arrow--linkarrow-calendar--leftarrow-calendar--rightattachmentcalendar-eventclock--outlineclockclose_modal_windowcloud_uploaddeadlinedownloademail--shareemailfacebookfaxgoogle-plus--framegoogle-plusinstagramlink--externallinklinkedinlocationlogo-confcommercio--fidilogo-confcommercio--venezialogo-confcommerciomarker--offmarkerphonepinterestsearch--whitesearchteacherstwitterverifiedyoutube

Organizzazione

ORGANIZZAZIONE

ART. 10

REQUISITI DI ADESIONE

1. Possono essere associati dell'Associazione:

a) ogni impresa, imprenditore, professionistra e lavoratore autonomo;

b) ogni impresa, imprenditore, professionistra e lavoratore autonomo che abbia presentato domanda di iscrizione al registro, albo o ruolo relativo al genere di attività e/o professione che intendano svolgere;

c) ogni imprenditore, professionista, lavoratore autonomo che uscito dall'attività per limiti di anzianità o vecchiaia;

d) gli enti e le organizzazioni le cui finalità siano in armonia con quelle dell'Associazione, su delibera del Consiglio DIrettivo che stabilisce condizioni e modalità di adesione.

2. Gli associati di cui alla lettera b) non hanno diritto di voto finchè non risultino iscritti al registro, albo o ruolo relativo al genere di attività e/o professione che svolgono.

ART. 11

RAPPORTI ASSOCIATIVI

1. Per poter diventareassociato bisogna presentare domanda di adesione diretta al Presidente dell'Associazione, impegnandosi ad accettare le clausole dello Statuto sociale, del Codice Etico, i deliberati degli organi associativi e la disciplina associativa. L'adesione all'Associazione comporta altresì all'accettazione dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli organi dell'Unione, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, della clausola compromissoria e delle decisioni del Collegio arbitrale dell'Unione, nonchè dello Statuto confederale.

2. Eccezion fatta per quanto previsto all'art. 10 art. 1 lett d), sulla domanda di adesione delibera il Presidente. Qualora la domanda venga respinta, il richiedente può presentare ricorso al Comitato dei Provirbi. Qualora la domanda venga respinta, il richiedente può presentare ricorso al Comitato dei Provirbi entro trenta giorni dalla comunicazione a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata del provvedimento.

3. La domanda di ammissione si intende in ogni caso accettata se, entro tre mesi dalla sua presentazione, il richiedente non riceva contraria comunicazione.

ART. 12

DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI 

1. Gli associati che sono in regola con il versamento dei contributi associativi, in corso e /o pregressi, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso l'Associazione hanno diritto a partecipare alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni in conformità con quanto previsto dal presente Statuto e dalle deliberazioni degli organi dell'Associazione.

2. Ciascun Socio, che entra a far parte dell'Associazione, è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto, dallo Statuto dell'Unione e dallo Statuto confederale, con particolare riferimento, riguardo a quest'ultimo, a quanto previsto dall'art. 9.

3. Gli associati devono osservare e rispettare le norme del presente Statuto, del Codice Etico e tutte le deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli organi dell'Unione, con esplicito riferimento al COllegio dei Probiviri, della clausola compromissoria e delle deicsioni del Collegio arbitrale dell'Unione, nonchè dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali.

4. Le deliberazioni prese dagli organi sociali, in conformità al presente Statuto, sono vincolanti per tutti gli associati, anche se dissenzienti, i quali sono pertanto tenuti ad osservarle e rispettarle.

5. L'associato non può, sotto pena di esclusione di cui al sucessivo art. 15.1 lett. c), far parte contemporaneamente di altre di altre associazioni, enti, Organizzazioni costituiti per gli stessi scopi dell'Associazione e/o che abbiano interessi e scopi in contrasto con quelli dell'Associazione, dell'Unione e della Confederazione.

ART. 13

DURATA RAPPORTO ASSOCIATIVO - RECESSO

1. L'adesione all'Associazione impegna l'associato a tutti gli effetti di legge e statutari per un anno a decorrere dal 1 gennaio successivo alla data di adesione.

2. L'adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo recesso da presentare al Presidente dell'Associazione a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata almeno quattro mesi prima della scadenza dell'anno.

3. Il recesso non esonera l'associato dall'obbligo del pagamento dei contributi associativi fino alla scadenza dell'anno.

ART. 14

DECADENZA

1. La qualità di associato si perde:

a) per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l' iscrizione;

b) per recesso da presentare a norma dell'art. 13;

c) per morte della persona fisica che esercita le attività di cui all'art. 10 in forma individuale;

d) per esclusione ai sensi del successivo art. 15.

2. In ogni caso la perdita della qualità di associato comporta la rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.

ART. 15

ESCLUSIONE

1. L'esclusione dall'Associazione è deliberata per gravi motivi. Costituiscono sempre gravi motivi:

a. indegnità motivata da condanna infamante con sentenza passata in giudicato;

b. condotta contraria agli interessi del regolare svolgimento dell'attività associativa. Integrano, a titolo non esaustivo, tale condotta: comportamenti che ledono l'unità di intenti e la coesione all'interno dell'Associazione; condotte denigratore nei confronti dell'Associazione, e/o dei suoi vertici; critiche all'operato dell'Associazione e/o dei suoi vertici al di fuori degli organi sociali; violazione dei principi e delle norme contenute nel presente Statuto;

c. adesione ad altre associazioni, enti o organismi costituiti per gli stessi scopi dell'Associazione e/o che abbiano interessi e scopi in contrasto con quelli dell'Associazione, dell'Unione e della Confederazione;

d. morosità, intendendosi per tale il mancato pagamento dei contributi associativi per oltre due anni; rimane in tal caso salvo il diritto dell'Associazione di recuperare giudizialmente quanto dovuto;

e. mancata ottomperanza alle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti, delle delibere adottate dagli Organi sociali secondo le prescrizioni statutarie e del Codice Etico.

2. L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata all'associato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica ceritificata.

3. Entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di esclusione, l'associato escluso può ricorrere al Collegio dei Provbiviri, che deciderà inappellabilmente entro i successivi trenta giorni.

ART. 16

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

1. Gli associati sono tenuti a corrispondere i contributi associativi derivanti dagli obblighi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di vategoria, dalle delibere dell'Associazione, dell'Unione e dalle delibere confederali, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi Organi, anche in considerazione della categoria di appartenenza, della dimensione economica e della redditività del 

2. Gli associati, aventi personale dipendente, sono tenuti inoltre a corrispondere annualmente un contributo di assistenza contrattuale integrativo commisurato al complesso delle retribuzioni denunciate annualmente per il proprio personale dipendente agli Istituti Previdenziali ed assistenziali.

3. Gli associati sono tenuti, infine, a corrispondere eventuali contributi fissati annualmente dall'Unione, da "Confcommercio - Imprese per l'Italia" o dalle Federazioni Nazionali, aderenti a Confcommercio, di riferimento del Socio.

4. Qualora le quote associative siano riscosse tramite un Ente esattore, l'associato è considerato in regola con il versamento dei contributi associativi se ha pagato tutte le rate poste in riscossione e comunicate dal medesimo Ente.

5. I Sindacati di Categoria o di Settore di cui al sucessivo articolo 17 potranno deliberare, su autorizzazione del Consiglio di Presidenza dell'Unione, per gli associati appartenenti alla categoria o al settore rappresentato una quota associativa aggiuntiva che andrà riscossa dall'Associazione unitamente alla quota associativa.

6. L'Associazione ha diritto di compensare i debiti contributivi o di altra natura degli associati nei suoi riguardi, con credito o somme di loro pertinenza disponobili presso la stessa.

7. Il contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezzionendel trasferimento a causa di morte. Il valore della relativa quota è altresì non rivalutabile.

8. L'associato non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 17

SINDACATI PROVINCIALI DI CATEGORIA O DI SETTORE

1. L'adesione dell'impresa, dell'imprenditore, del professionista, del lavoratore autonomo all'Associazione comporta l'inquadramento dell'associato al livello territoriale, settoriale e categoriale corrispondente alla sua attività economica. L'adesione dell'associato all'associazione costituente territorialmente competente comporta pertanto l'automatica e contestuale adesione all'associazione sindacale di categoria e viceversa.

2. Gli associati sono organizzati in Sindacati Provinciali di Categoria o di Settore, riunenti gli imprenditori, i professionisti, i lavoratori autonomi e i datori di lavoro facenti parte dello stesso comparto marceologico, ovvero in settori omogenei composti da categorie affini sotto il profilo dell'attività svolta o sotto quello della tutela sindacale. Tali strutture tutelano gli interessi delle categorie, delle imprese, dei professionisti e dei datori di lavoro in genere che li costituiscono e ne promuovono lo sviluppo economico e tecnico con riferimento alle specifiche problematiche di settorem d'intesa con l'Unione e le competenti associazioni nazionali di categoria.

3. Per uno stesso settore di attività non può essere costituito più di un organismo di rapprasentanza. L'Unione non ammette più di un Sindacato provinciale di Settore o di Categoria che abbia lo stesso ambito di rappresentanza settoriale e categoriale. L'Unione non ammette la costituzione o l'ammissione di un Sindacato Provinciale ddi Settore o di Categoria che abbia lo stesso ambito di rappresentanza settoriale e categoriale di un Sindacato o di una Federazione già rappresentata in seno ai livelli nazionale e regionale di "Confcommercio - Imprese per l'Italia" e che non vi aderisca, salvo autorizzazione da parte della Confederazione o del corrispondente Sindacato/Federazione di livello nazionale o regionale.

4. La costituzione ed il funzionamento dei Sindacati di Categoria o di Settore sono regolati dallo Statuto dell'Unione. Organi dei Sindacati di Categoria o di Settore sono l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

5. I Sindacati Provinciali di Categoria e di Settore formano le Sezioni: a) Terziario (Commercio, Servizi, Professioni, Trasporto e Logistica); b) Turismo (Pubblici Esercizi, Alberghi e Ricettivo, Agenzie Viaggio, Servizi Turistici). 

ART. 18

GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI

1. Presso l'Unione è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori composto da associati che non abbiano ancora compiuto il 42° anno di età.

2. Scopo del Gruppo è quello di concorrere all'organizzazione, alla tutela e alla promozione degli interessi rappresentati dall'Unione, con particolare riguardo ai profili attinenti all'impreditoria giovanile, valorizzandone gli apporti specifici. A tal fine il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli organi associativi dell'Unione e dei soci costituenti, di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d'intesa con i competenti organi associativi provinciali e territoriali.

3. Il funzionamento del Gruppo Giovani Imprenditori è regolato dallo Statuto dell'Unione. Organi del Gruppo Giovani Imprenditori sono l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

ART. 19

GRUPPO TERZIARIO DONNA

1. Presso l'Unione è costituito il Gruppo Terziario Donna, composto dalle imprenditrici associate, anche uscite dall'attività per motivi di anzianità o vecchiaia.

2. Scopo del Gruppo è quello di concorrere all'organizzazione, alla tutela e alla promozione degli interessi rappresentati dall'Unione, con particolare riguardo ai profili attinenti all'imprenditoria femminile, valorizzandone gli apporti specifici. A tal fine il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi dell'Unione e dei soci costituenti, competenti organi associativi provinciali e territoriali.

3. Il funzionamento del Gruppo Terziario Donna è regolato dallo Statuto dell'Unione. Organi del Gruppo Terziario Donna sono l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

ART. 20

DELEGAZIONI COMUNALI

1. Per la trattazione di problemi di carattere locale e per i rapporti con l'autorità comunale, anche in relazione alla normativa sugli statuti comunali, in ogni Comune del territorio di competenza dell'Associazione è istituita una Delegazione comunale, alla quale fanno riferimento tutti gli associati aventi sede nel Comune.

2. Organo della Delegazione Comunale è l'Assemblea degli associati del Comune, formata dagli associati aventi sede commerciale nel Comune, la quale elegge a maggioranza il Fiduciario Comunale che farà parte dell'Assemblea dei Quadri di cui al successivo articolo 27.

3. I Comuni con meno di 5 associati verranno aggregati, ai fini della nomina del Fiduciario Comunale, con il comune geograficamente più vicino e con il minor numero di associati.

4. Nei Comuni con almeno 20 associati l'Assemblea  comunale elegge inoltre un numero di delegati all'Assemblea dei Quadri in ragione di uno ogni 20  associati o frazione di 20 superiore a 15.

5. Alle riunioni dell'Assemblea degli associati del comune potranno partecipare altresì i membri del Consiglio Direttivo, nonchè il Direttore dell'Associazione.

6. I verbali dell'Assemblea degli associati del comune viene depositato presso la dese dell'Associazione.

7. Le delibere dell'Assemblea comunale per essere valide e vincolanti per l'Associazione e gli associati, devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo.

 

Top