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Gli organi

ORGANI

ART. 26

ORGANI

1. Sono Organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei Quadri;

b) il Presidente;

c) il Consiglio Direttivo;

d) il Comitato di Presidenza;

e) il Collegio dei Revisori dei Conti;

f) il Collegio dei Probiviri.

2. Sono organi con funzioni di governo il Consiglio Direttivo eed il Comitato di Presidenza. Sono organi con funzioni di controllo e garanzia il Collegio dei revisori dei Conti eed il Collegio dei Probiviri.

3. L'avviso di convocazione degli organi collegiali può prevedere che l'intervento alla seduta avvenga mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione degli intervenuti, la loro effettiva e simultanea partecipazione, nonchè l'esercizio del diritto di voto. L'avviso di convocazione può altresì prevedere che il diritto di voto sia esercitato in via elettronica.

ART. 27

ASSEMBLEA - COMPOSIZIONE, CONVOCAZIONE, SVOLGIMENTO

1. L'Assemblea dei Quadri è composta da:

a. i fiduciari comunali, nominati in conformità a quanto previsto al precedente articolo 20;

b. i delegati dei comuni, nominati in conformità a quanto previsto al precedente articolo 20;

c. i Presidenti e i Consiglieri dei Sindacati Provinciali di Categoria o di Settore, del Gruppo Giovani Imprenditori e del Gruppo Terziario Donna eletti secondo lo statuto dell'Unione e che siano associati dell'Associazione.

2. L'Assemblea dei Quadri è convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno entro il 30 Aprile mediante invito personale del Presidente.

3. L'Assemblea dei Quadri è altresì convocata ogniqualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata, contenente l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno e delle eventuali ragioni di urgenza, da almeno un quinto degli associati. Il Presidente, in tali casi, provvede alla convocazione dell'Assemblea dei Quadri.

4. In caso di inerzia da parte del Presidente alla convocazione dell'Assemblea dei Quadri provvede il Vice Presidente Vicario o il Vice Presidente.

5. La convocazione dell'Assemblea dei Quadri è effettuata a mezzo lettera e/o fax e/o posta elettronica certificata, inviata a ciascun componente almeno 8 giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata fino a 3 giorni prima della data della riunione senza formalità.

6. La convocazione è inviata ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, i quali hanno facoltà di intervenire.

7. L'avviso di ocnvocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonchè l'ordine del giorno; deve inoltre contenere l'indicazione della data, dell'ora, del luogo della seconda convocazione.

8. L'Assemblea dei Quadri ordinaria è valida in prima convocazione se sono presenti, in persona o per delega, la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti in persona o per delega.

9. Ad ogni componente spetta un voto. Ogni componente può rappresentare non più di un altro componente mediante delega scritta.

10. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti; nel calcolo dei voti non si computano gli asstenuti. In casoo di parità di voti si ripete la votazione; qualora anche la seconda voltazione dia risultato di parità, prevale il voto del Presidente.

11. L'Assemblea dei Quadri è presieduta dal Presidente il quale può delegare un altro componente dell'Assemblea stessa.

12. Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore dell'Associazione o, in casi di suo impedimento, da un dippendente dell'Associazione stessa.Gli scrutatori sono nominati in numero di due dall'Assemblea dei Quadri fra i componenti.

13. Il metodo di voto, è stabilito dal Presidente dell'Assemblea dei Quadri, salvo quanto prescritto al successivo comma per la nomina delle cariche sociali.

14. La votazione delle cariche sociali ha luogo a scheda segreta.

ART. 28

ASSEMBLEA: COMPETENZE

1. L'Assemblea dei Quadri è ordinaria o straordinaria.

2. Spetta all'Assemblea dei Quadri ordinaria:

a) determinare la linea politica sindacale e generale dell'Associazione;

b) approvare il rendicontoconsuntivo ed il conto preventivo;

c) approvare la relazione morale del Presidente e la relazione finanaziaria;

d) eleggere 9 (nove) consiglieri scelti, tra i componenti dell'Assemblea dei Quadri, in una lista di associati candidati che abbiano depositato la loro candidatura presso la sede dell'Associazione almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea dei Quadri;

e)  nominare il Collegio dei Revisori dei Conti, di cui un memmbro dovrà risultare iscritto al Registro dei Revisori dei Conti;

f) nominare il Collegio dei Probiviri, di cui un membro dovrà risultare iscritto all'Albo degli Avvocati;

g) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno;

h) esercitare ogni altra funzione ad esso domandata dal presente Statuto.

3. Setta all'Assemblea in sede straordinaria, convocata e tenuta con le modalità previste nei precedenti articoli, ma con la presenza di almeno due terzi dei componenti ed il voto favorevole dei quattro quinti dei votanti presenti in prima convocazione ed in seconda convocazione con la presenza di almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei componenti ed il voto favorevole dei 2/3 dei votanti presenti:

a) modificare lo Statuto dell'Associazione. Le modifiche dello Statuto dovranno essere preventivamente comunicate all'Unione;

b) deliberare lo scioglimento dell'Associazione;

c) nominare il liquidatore.

4. Spetta all'Assemblea in sede straordinaria, convocata e tenuta con le modalità previste nei precedenti articoli, ma con la presenza di almeno il 75% componenti ed il voto favorevole del 75% dei votanti presenti deliberare di recedere dall'Unione.

5.In caso di rinnovo dei propri Organi associativi, da comunicarsi preventivamente all'Unione, l'Associazione si impegna alla certificazione dell'ultimo rendiconto precedente la scadenza degli Organi elettivi, già approvato dall'Assemblea, da parte di un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali di cui all'art.2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che sia in posizione di terzietà.

ART. 29

CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto dai 9 (nove) consiglieri eletti dall'Assemblea deii Quadri ed è presieduto dal Presidente o, in caso di sua mancanza, del Vice Presidente Vicario.

2. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo il Direttore.

3. Al Consiglio Direttivo spetta:

a) nominare tra i suoi componenti il Presidente dell'Associazione;

b) nominare tra i suoi componenti due Vice Presidenti, di cui uno Vicario;

c) nominare e revocare il Direttore dell'Associazione su proposta del Presidente;

d) nominare, fra i suoi componenti, il designato che farà parte dell'Assemblea dell'Unione con diritto di voto;

e) nominare ulteriori tre designati dell'Assemblea dell'Unione con voto vonsultivo da scegliersi fra tutti gli associati;

f) nominare, fra i suoi componenti, il designato che farà parte del Consiglio di Presidenza dell'Unione, che sarà anche la stessa persona nominata secondo le precedenti lettere d) e e);

g) effettuare fra i propri associati le designazioni necessarie ai fini della costituzione dei Sindacati Provinciali di Categoria o di Settore secondo quanto previsto nell'art. 13.5 dell'Unione;

h) cooptare fino a 2 (due) consiglieri scelti tra gli associati dell'Associazione, anche in deroga a quanto previsto all'art. 20 comma 1, qualora particolari ragioni di opportunità, anche legate ad una singola fattispecie, lo impongano, o qualora, nel corso del mandato, risulti per qualsiasi ragione vacante una o più cariche da consigliere. I Consiglieri cooptati durano in carica fino alla scadenza di mandato del Consiglio Direttivo e hanno gli stessi diritti e doveri dei Consiglieri eletti;

i) predisporre ogni anno il rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente ed il conto preventivo da sottoporre all'Assemblea dei Quadri;

j) deliberare sui criteri di determinazione dei contributi associativi, anche integrativi, ed il riparo degli stessi e le modalità per la loro riscossione, comunicandoli all'Unione;

k) approvare le proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'Assemblea dei Quadri;

l) deliberare su ogni questione di ordinaria e straordinaria amministrazione che non sia dal presente Statuto espressamente riservata ad altri organi statutari;

m) deliberare, nel rispetto del presente Statuto, su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno;

n) esercitare ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto.

4. Il Consiglio Direttivo può dotarsi di un proprio regolamento interno.

ART. 30

CONSIGLIO DIRETTIVO - MODALITA' DI CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO

1. Il Consiglio Direttivo è convocato su iniziativa del Presidente almeno una volta al semestre o, quando ne faccia richiesta motivata, contenente l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, un terzo dei suoi componenti. In tal caso, il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta.

2. In caso di inerzia da parte del Pressidente alla convocazione del Consiglio Direttivo provvede il Vice Presidente Vicario o il Vice Presidente.

3. La convocazione del Consiglio Direttivo è effettuata senza formalità a ciascun componente. L'avviso di convocazione deve in ogni caso contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonchè l'ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo è comunque regolarmente costituito quando vi è la presenza di tutti i membri.

4. Ogni membro del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto. Non sono ammesse deleghe.

5. La convocazione della prima riunione del Consiglio Direttivo successiva all' Assemblea dei Quadri elettiva, è indetta dal Presidente uscente o, in caso di suo impedimento o inerzia, dal Vice Presidente Vicario uscente, entro trenta giorni dall'avvenuta Assemblea elettiva.

6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei votanti presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

7. Il metodo di voto è stabilito dal Presidente.

ART. 31

COMITATO DI PRESIDENZA

1. Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente e dai 2 (due) Vice Presidenti eletti dal Consiglio Direttivo.

2. La convocazione del Comitato di Presidenza è effettuata senza formalità dal Presidente o, in caso di suo impedimento o inerzia, dal Vice Presidente Vicario o dal Vice Presidente.

3. Spetta al Comitato di Presidenza:

a) eseguire le deliberazioni del Consiglio Direttivo;

b) esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo;

c) provvedere alla designazione ed alla nomina dei rappresentanti dell'Associazione in tutti gli enti ed organismi in cui tale rappresentanza sia richiesta od ammessa;

d) deliberare in ordine alla necessità di agire e resistere in giudizio; deliberare, altresì, la proposizione di querele nell'interesse dell'Associazione, le remissioni di querela e disporre la costituzione di parte civile dell'Associazione nei procedimenti penali in cui la stessa sia parte offesa;

e) conferire la rappresentanza legale ai fini dell'individuazione del titolare di cui alla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali;

f) deliberare, in conformità al presente Statuto, su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno;

g) esercitare le altre funzioni previste dal presente Statuto.

4. Il Comitato di Presidenza delibera a maggioranza dei suoi componenti. Di ogni decisione viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o da uno dei due Vice Presidenti.

5. Il metodo di voto è stabilito dal Presidente.

ART. 32

PRESIDENTE

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri.

2. Il Presidente:

a) ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; ne ha la firma che può delegare al Vice Presidente Vicario, al Vice Presidente e al Direttore;

b) ha la rappresentanza politica dell'Associazione ed esercita potere di impulso e vigilanza su tutto il sistema associativo;

c) convoca a suo giudizio tutti gli organi dell'Associazione;

d) invita, quanto ne ravvisi l'opportunità, a partecipare alle riunioni degli organi sociali anche soggetti ad essi estranei;

e) propone al Consiglio Direttivo la nomina e la revoca del Direttore Generale;

f) previa delibera del Comìtato di Presidenza di cui al precedente articolo 31, ha la rappresenanza legale dell'Associazione in giudizio, nomina avvocati e procuratori alle liti, propone querele nell'interesse dell'Associazione, accetta remissioni di querela e dispone la costituzione di parte civile dell'Associazione nei procedimenti penali in cui l'Associazione sia parte offesa; nei casi di urgenza il Presidente può esercitare le funzioni di cui all'art. 31 lett. d), autonomamente, riferendo alla prima riunione utile al Comitato di Presidenza;

g) accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a favore dell'Associazione, salva successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

h) esercita le altre funzioni previste dal presente Statuto.

3. In caso impedimento o di vacanza della carica del Presidente, il Vice Presidente Vicario assume le funzioni quale Presidente interinale. In caso di vacanza anche della carica di Vice Presidente Vicario, entro sessanta giorni dall'evento che ha determinato la vacanza, il Consiglio Direttivo dovrà essere convocato per la nuova nomina del Presidente e del Vice Presidente Vicario.

ART. 33

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall'Assemblea dei Quadri in numero di tre componenti effettivi e due supplenti eletti anche fra persone non associate.

2. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di membro del Consiglio Direttivo e delComitato dei Probiviri dell'Associazione.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge, nella sua prima riunione, fra i suoi componenti il Presidente del Collegio. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali, secondo il disposto del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n.39 e s.m.i. e non può essere designato tra i dipendenti dell'Associazione o di enti o società collegate.

4. Compito del Collegio è il controllo della cassa, della contabilità e dei bilanci, nonchè la redazione della relazione finanziaria annuale da presentare all'Assemblea dei Quadri. Valgono nei suoi confronti, ove applicabili e compatibili con il presente Statuto e la natura associativa dell'Associazione, le norme di cui all'art 2937 e seguenti del codice civile ed, in particolare, di cui all'art. 2403 e all'articolo 2409bis del Codice Civile.

5. Il Collegio dei Revisori dei Conti decide a maggioranza dei suoi componenti. Il metodo di voto, è stabilito dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 34

COMITATO DEI PROBIVIRI

1. Il Comitato dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Quadri fra i non associati.

2. I Probiviri nominano tra loro il Presidente del Comitato. Il Presidente del Comitato è eletto fra un libero professionista iscritto all'Albo degli Avvocati.

3. La carica di componente del Comitato dei Probiviri è incompatibile con ogni analoga carica ricoperta presso qualunque altro livello del sistema confederale, nonchè con la carica di componente di qualunque altro Organo associativo previsto dal presente Statuto.

4. Il Comitato dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza ed autonomia.

5. Il Comitato dei Probiviri esercita le seguenti funzioni:

a) conciliativa, deliberando sulle controversie tra associati e tra associati e Associazione circa l'interpretazione e/o applicazione del presente Statuto, del Codice Etico, di Regolamenti o deliberati di Organi dell'Associazione nonchè sui ricorsi presentati avverso le delibere di ammissione all'Associazione e di decadenza della carica di componente di un Organo associativo;

b) consultiva: esprimendo pareri non vincolanti sull'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico, di Regolamenti o deliberati di Organi dell'Associazione, a richiesta di un Organo dell'Associazione.

6. Il Comitato dei Probiviri esercita ogni altra funzione funzione ad esso demandata dal presente Statuto.

7. Salvo quanto diversamente stabilito nel presente Statuto, il COmitato dei Probiviri emette la propria decisione e/o il parere richiesto entro trenta giorni.

8. Il Comitato dei Probiviri delibera a magigoranza dei propri componenti. Il metodo di voto è stabilito dal Presidente del Comitato dei Probiviri.

ART. 35

DIRETTORE

1. Il Direttore dell'Associazione, è nominato e revocato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

2. Il Direttore:

a. rappresenta la continuità amministrativa e sindacale dell'Associazione;

b. coadiuva il Presidente in ogni atto, rispondendo e dipendendo da lui esclusivamente e direttamente;

c. coadiuva ed assiste gli organi associativi nell'espletamento dei loro compiti, svolgendo anche le funzioni di segretario verbalizzante;

d. partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi asoociaitivi;

e. è capo del personale, organizza, disciplina e sovraintende gli uffici dell'Associazione, assicurando il loro buon funzionamento;

f. assume i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici, di trattamento giuridico ed economico del personale, di assunzione o di licenziamento dello stesso;

g. provvede alla contabilizzazione dei fondi dell'Associazione effettuando pagamenti e riscossioni;

h. svolge, salvo delega ad appositi dipendenti dell'Associazione, le funzioni di cassiere;

i. ha la firma della corrispondenza degli atti per l'ordinario funzionamento degli uffici e degli atti che gli vengono delegati dal Presidente;

j. eservita ogni altra funzione che gli venga delegata dagli organi sociali.

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