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Disposizioni transitorie e di coordinamento

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DI COORDINAMENTO

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO

ART. 40

RAPPORTI CON L'UNIONE

1. L’Associazione costituisce l’Unione, insieme alle altre Associazioni Territoriali presenti nel territorio provinciale e di cui all’art. 9 dello statuto dell’Unione.

2. L’Associazione contribuisce, unitamente alle altre Associazioni Territoriali, al finanziamento dell’Unione in misura e secondo le modalità previste dagli organi dell’Unione.

3. L’Associazione riconosce che: i)  la denominazione Confcommercio – Imprese per l’Italia ed il relativo logo sono marchi registrati di proprietà di  Confcommercio – Imprese per l’Italia; ii) la loro adozione ed utilizzazione è riservata alle associazioni aderenti al sistema confederale ed è condizionata alla permanenza del vincolo associativo ed all’appartenenza dell’Associazione al sistema stesso attraverso l’adesione all’Unione, nonché al rispetto delle norme dello statuto confederale. La concessione della denominazione confederale e del relativo logo alle Associazioni costituenti l’Unione spetta esclusivamente all’Unione che ne determina limiti, modalità e responsabilità; iii) l’Unione, in caso di trasgressione commessa con dolo o colpa grave delle norme sull’uso della denominazione “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e del relativo logo, ferma e salva l’adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 dello Statuto dell’Unione, ha diritto di vietare al trasgressore l’utilizzazione della denominazione e/o del logo confederali, nonché di agire giudizialmente nei confronti dello stesso trasgressore al fine di ottenere il risarcimento dei danni. Medesimi diritti sono riconosciuti alla Confederazione.

4. L’Associazione accetta le norme in materia di iniziative di nomina di un Delegato, Commissariamento, recesso, decadenza ed esclusione di cui agli art. 26, 27, 28 29 e 30 dello Statuto dell’Unione.

5. L’Associazione si impegna ad accettare le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di cui all’art. 47 dello Statuto dell’Unione. Accetta altresì la clausola compromissoria di cui all’art. 48 dello Statuto dell’Unione e si impegna ad accettare le decisione del Collegio arbitrale di cui all’articolo medesimo.

6. L’Associazione si impegna altresì: i) a mettere a disposizione dell’Unione, su richiesta della stessa, i dati associativi, contabili e amministrativi sia dell’associazione che delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative controllate direttamente o indirettamente; ii) ad accettare che l’Unione verifichi, attraverso i propri Organi associativi, la permanenza dei requisiti previsti all’art. 25 dello Statuto dell’Unione.

7. L’Associazione si impegna ad inviare annualmente all’Unione i bilanci approvati accompagnati dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e dalla dichiarazione sottoscritta dal Direttore o Segretario Generale attestante la conformità bilancio stesso alle scritture contabili, nonché, con riferimento all’approvazione dell’ultimo bilancio precedente la scadenza degli organi elettivi, la certificazione di detto bilancio rilasciata da un soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali.

ART. 41

RINVIO

Per i casi non previsti dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le norme statutarie dell’Unione, della Confederazione e del codice civile.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 42

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Statuto entra immediatamente in vigore dalla data della delibera assembleare di approvazione dello stesso, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2.. Gli organi in corso di mandato alla data di approvazione del presente Statuto, poiché di recente elezione, resteranno in carica sino al primo rinnovo successivo all’approvazione predetta, rinnovo che avverrà pertanto alla scadenza quinquennale del mandato in corso, salva la verifica in capo agli eletti dei requisiti di composizione di cui all’articolo 20 del presente Statuto.

3. Agli effetti di cui all’art. 25, non si tiene conto del mandato o dei mandati ricoperti anteriormente all’approvazione del presente Statuto.

 

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