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Nuovo obbligo formativo per tutti i datori di lavoro – Accordo Stato-Regioni Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025. DGR N. 246 DEL 16.4.2026
Gentili Associati, con la presente desideriamo informarvi che, a seguito della pubblicazione del nuovo **Accordo Stato-Regioni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.119 del 24 maggio 2025**, recante *“Revisione e aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008”*, è stato introdotto l’obbligo formativo per tutti i datori di lavoro, indipendentemente dal fatto che assumano o meno il ruolo di RSPP.
I datori di lavoro attraverso la frequenza del corso dovranno essere in grado di svolgere le funzioni loro attribuite dalla normativa (art. 18 d.lgs. n. 81/2008), acquisendo la consapevolezza delle azioni conseguenti alle responsabilità del ruolo.
L’Accordo, stabilisce infatti che il datore di lavoro debba possedere una formazione minima obbligatoria in materia di salute e sicurezza, finalizzata a garantire una gestione consapevole degli obblighi prevenzionistici e una maggiore tutela dei lavoratori.
l corso, di durata minima di 16 ore, ha i seguenti obiettivi:
far acquisire le conoscenze e le competenze per esercitare il ruolo di datore di lavoro;
far conoscere gli obblighi e le responsabilità penali, civili ed amministrative posti in capo al datore di lavoro e alle altre figure della prevenzione aziendale;
illustrare il sistema istituzionale della prevenzione e il ruolo degli organi di vigilanza;
far acquisire competenze utili per l’organizzazione e la gestione del sistema di prevenzione e protezione aziendale;
illustrare gli strumenti di comunicazione più idonei al proprio contesto per un’efficace interazione e relazione.
Tale formazione è distinta e aggiuntiva rispetto ai percorsi previsti per il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di RSPP.
Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui all’art. 37 del d.lgs.
n. 81/2008, i datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui alla parte II, punto 3, del presente accordo in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 24 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo del 24/05/2025.
Raccomandiamo a tutti gli associati di programmare per tempo la partecipazione, al fine di garantire la piena conformità alle disposizioni vigenti.
Per informazioni FLAVIA: 0422 712882 – info@ascomoderzo.it