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Decreto Lavoro (D.L. n. 62/2026) – Pubblicata la Legge di conversione n. 112/2026. Le principali novità per le imprese
Facendo seguito alla nostra Circolare Informativa n. 57 del 15 maggio 2026, con la quale sono state illustrate le principali disposizioni contenute nel Decreto-Legge n. 62/2026 (c.d. "Decreto Primo Maggio"), si informa che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la Legge 25 giugno 2026, n. 112, entrata in vigore il 28 giugno 2026, che ha convertito il decreto introducendo numerose modifiche e integrazioni di rilievo per imprese e datori di lavoro.
La conversione conferma l'impianto generale del provvedimento, mantenendo invariati gli incentivi alle assunzioni, ma interviene in modo significativo sulla disciplina del salario giusto, della contrattazione collettiva, della somministrazione di lavoro, del distacco, del lavoro tramite piattaforme digitali e dei contratti di prossimità.
La legge di conversione rimette al centro la contrattazione collettiva leader, come quella sottoscritta da Confcommercio, valorizzando il ruolo delle parti sociali nel contrasto al dumping contrattuale e ai "contratti pirata". Il provvedimento introduce, inoltre, un legame tra incentivi pubblici e qualità del lavoro, individuando nella definizione normativa del "salario giusto" basata sui CCNL più rappresentativi la strada corretta per tutelare la concorrenza leale tra imprese e la dignità dei lavoratori.
Di seguito si illustrano le principali novità.
Restano integralmente confermate le misure già illustrate nella precedente circolare relative ai bonus assunzioni.
Non sono state apportate modifiche ai requisiti e alle condizioni di accesso alle agevolazioni.
Una delle modifiche più rilevanti riguarda l'introduzione della definizione normativa di Trattamento Economico Complessivo (TEC), destinato a costituire il parametro di riferimento sia ai fini dell'attuazione del principio costituzionale della giusta retribuzione sia per l'accesso agli incentivi contributivi previsti dal decreto.
Nel TEC rientrano:
Restano invece escluse le componenti discrezionali o variabili riconosciute individualmente.
Il riferimento rimane esclusivamente ai CCNL sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.
La legge rafforza il meccanismo di tutela economica in caso di ritardo nel rinnovo
dei CCNL. Le principali modifiche riguardano:
Per i contratti già scaduti resta confermata la decorrenza dal 1° gennaio 2027.
La conversione introduce nuovi obblighi di trasparenza in materia di contratti di prossimità stipulati ai sensi dell'art. 8 del D.L. 138/2011.
In particolare:
Viene modificata in maniera significativa la disciplina dei limiti temporali per la somministrazione di lavoro.
Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dall'agenzia di somministrazione sarà possibile effettuare missioni presso il medesimo utilizzatore fino ad ulteriori 36 mesi, oltre ai 24 mesi ordinari, salvo diversa disciplina prevista dal contratto collettivo.
La nuova disciplina decorre dal 28 giugno 2026 e i periodi precedentemente svolti non rilevano nel nuovo conteggio.
Viene inoltre sancita la nullità di qualsiasi clausola che limiti l'assunzione diretta del lavoratore da parte dell'utilizzatore.
In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2029, viene introdotta la possibilità di effettuare distacchi anche in assenza dell'interesse del datore di lavoro distaccante.
La misura:
Le modalità operative saranno disciplinate da un successivo decreto ministeriale.
La legge di conversione circoscrive l'applicazione della disciplina ai rider disciplinati dal Capo V-bis del D.lgs. n. 81/2015.
Tra le principali novità:
È introdotto il limite massimo di 12 mesi per i tirocini extracurriculari svolti nell'ambito dello stesso gruppo di imprese.
L'esonero contributivo riconosciuto alle imprese in possesso della certificazione UNI/PdR 192:2026 viene limitato al triennio 2026-2028, venendo meno quindi l’inziale carattere strutturale
della misura.
Vengono parzialmente riviste le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 relative alla governance e alle prestazioni dei fondi pensione (esclusi i fondi aperti e i PIP):