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Comunicazione

DECRETO LAVORO 62/2026 - PRINCIPALI NOVITA' PER LE IMPRESE

Decreto Lavoro (D.L. n. 62/2026) Pubblicata la Legge di conversione n. 112/2026. Le principali novità per le imprese

Facendo seguito alla nostra Circolare Informativa n. 57 del 15 maggio 2026, con la quale sono state illustrate le principali disposizioni contenute nel Decreto-Legge n. 62/2026 (c.d. "Decreto Primo Maggio"), si informa che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la Legge 25 giugno 2026, n. 112, entrata in vigore il 28 giugno 2026, che ha convertito il decreto introducendo numerose modifiche e integrazioni di rilievo per imprese e datori di lavoro.

La conversione conferma l'impianto generale del provvedimento, mantenendo invariati gli incentivi alle assunzioni, ma interviene in modo significativo sulla disciplina del salario giusto, della contrattazione collettiva, della somministrazione di lavoro, del distacco, del lavoro tramite piattaforme digitali e dei contratti di prossimità.

La legge di conversione rimette al centro la contrattazione collettiva leader, come quella sottoscritta da Confcommercio, valorizzando il ruolo delle parti sociali nel contrasto al dumping contrattuale e ai "contratti pirata". Il provvedimento introduce, inoltre, un legame tra incentivi pubblici e qualità del lavoro, individuando nella definizione normativa del "salario giusto" basata sui CCNL più rappresentativi la strada corretta per tutelare la concorrenza leale tra imprese e la dignità dei lavoratori.

 

Di seguito si illustrano le principali novità.

1.INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

Restano integralmente confermate le misure già illustrate nella precedente circolare relative ai bonus assunzioni.

Non sono state apportate modifiche ai requisiti e alle condizioni di accesso alle agevolazioni.

2.SALARIO GIUSTO: DEFINITO IL TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO (TEC)

Una delle modifiche più rilevanti riguarda l'introduzione della definizione normativa di Trattamento Economico Complessivo (TEC), destinato a costituire il parametro di riferimento sia ai fini dell'attuazione del principio costituzionale della giusta retribuzione sia per l'accesso agli incentivi contributivi previsti dal decreto.

Nel TEC rientrano:

  • tutte le componenti retributive fisse e continuative;
  • mensilità aggiuntive;
  • indennità fisse;
  • welfare contrattuale riconosciuto alla generalità dei lavoratori;
  • ulteriori istituti economici previsti dal CCNL.

Restano invece escluse le componenti discrezionali o variabili riconosciute individualmente.

Il riferimento rimane esclusivamente ai CCNL sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.

 

3.RINNOVO DEI CONTRATTI COLLETTIVI

La legge rafforza il meccanismo di tutela economica in caso di ritardo nel rinnovo

 

dei CCNL. Le principali modifiche riguardano:

  • riduzione da 12 a 9 mesi del termine entro il quale opera il meccanismo automatico;
  • incremento dal 30% al 50% dell'adeguamento calcolato sull'IPCA-NEI (Indice dei Prezzi al Consumo al Netto dei prodotti Energetici Importati), in sostituzione dell'IPCA tradizionale;
  • esclusioni specifiche per alcuni settori (attività stagionali e comparto sanitario), nei quali la misura potrà essere definita dalla contrattazione collettiva.

Per i contratti già scaduti resta confermata la decorrenza dal 1° gennaio 2027.

4.CONTRATTI DI PROSSIMITÀ

La conversione introduce nuovi obblighi di trasparenza in materia di contratti di prossimità stipulati ai sensi dell'art. 8 del D.L. 138/2011.

In particolare:

  • tutti i contratti di prossimità e le specifiche intese devono essere obbligatoriamente depositati presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e presso l'archivio del CNEL;
  • qualora gli accordi aziendali prevedano trattamenti peggiorativi rispetto alla legge o ai CCNL, l'impresa ha l'obbligo di informare per iscritto i lavoratori interessati entro 3 giorni dalla sottoscrizione;
  • per le aziende con organico fino a 15 dipendenti, le intese che introducono trattamenti peggiorativi nelle materie individuate dalla legge devono essere necessariamente sottoscritte presso le sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

5.SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

Viene modificata in maniera significativa la disciplina dei limiti temporali per la somministrazione di lavoro.

Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dall'agenzia di somministrazione sarà possibile effettuare missioni presso il medesimo utilizzatore fino ad ulteriori 36 mesi, oltre ai 24 mesi ordinari, salvo diversa disciplina prevista dal contratto collettivo.

La nuova disciplina decorre dal 28 giugno 2026 e i periodi precedentemente svolti non rilevano nel nuovo conteggio.

Viene inoltre sancita la nullità di qualsiasi clausola che limiti l'assunzione diretta del lavoratore da parte dell'utilizzatore.

6.DISTACCO PER SALVAGUARDIA OCCUPAZIONALE

In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2029, viene introdotta la possibilità di effettuare distacchi anche in assenza dell'interesse del datore di lavoro distaccante.

La misura:

  • richiede un accordo sindacale;
  • è finalizzata alla tutela dei livelli occupazionali, della continuità produttiva e della conservazione delle competenze;
  • può essere utilizzata anche tra imprese appartenenti a settori differenti.

Le modalità operative saranno disciplinate da un successivo decreto ministeriale.

7.LAVORO TRAMITE PIATTAFORME DIGITALI

La legge di conversione circoscrive l'applicazione della disciplina ai rider disciplinati dal Capo V-bis del D.lgs. n. 81/2015.

Tra le principali novità:

  • maggiore rilevanza dei sistemi automatizzati nella qualificazione del rapporto;
  • diritto del lavoratore ad ottenere spiegazioni sulle decisioni algoritmiche;
  • diritto al riesame umano delle decisioni automatizzate;
  • modifiche al sistema sanzionatorio relativo alla duplicazione degli account.

    Resta confermato l'obbligo del Libro Unico del Lavoro per i rider con le specifiche modalità previste dal decreto.

8.TIROCINI EXTRACURRICULARI

È introdotto il limite massimo di 12 mesi per i tirocini extracurriculari svolti nell'ambito dello stesso gruppo di imprese.

9.CONCILIAZIONE VITA-LAVORO

L'esonero contributivo riconosciuto alle imprese in possesso della certificazione UNI/PdR 192:2026 viene limitato al triennio 2026-2028, venendo meno quindi l’inziale carattere strutturale

 

della misura.

10.PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Vengono parzialmente riviste le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 relative alla governance e alle prestazioni dei fondi pensione (esclusi i fondi aperti e i PIP):

  • la quota massima di montante contributivo che può essere liquidata sotto forma di capitale al momento del pensionamento viene riportata al 50%, annullando nei fatti l'incremento al 60% che sarebbe dovuto scattare dal 1° luglio;
  • la possibilità di incassare l'intero montante in forma frazionata su 5 anni viene posticipata dal 1° luglio al 31 ottobre 2026;
  • gli organi di amministrazione e controllo dei fondi resteranno in carica per 5 esercizi e non potranno superare i due mandati consecutivi.
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