La Legge n. 82/2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 16 giugno scorso, segna un momento cruciale per la protezione degli animali in Italia. Questo provvedimento non è un semplice aggiornamento normativo, ma una vera e propria rivoluzione che consolida anni di crescente consapevolezza sui diritti e il benessere degli esseri senzienti non umani.
L'Italia ha iniziato a formalizzare la tutela degli animali con la Legge n. 189 del 2004, che proibiva il maltrattamento e i combattimenti clandestini. Successivamente, la ratifica della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia nel 2010 ha evidenziato il valore degli animali come compagni di vita. Tuttavia, il passo più significativo è avvenuto nel 2022, con l'elevazione della tutela degli animali a rango costituzionale tramite la modifica dell'Articolo 9 della Costituzione. Questo ha fornito il fondamento normativo per un intervento legislativo più incisivo, culminato nella Legge n. 82/2025, il cui scopo è rafforzare l'assetto normativo esistente per una maggiore salvaguardia.
Un Cambio Epocale: Dalla Tutela Indiretta a Quella Diretta
La trasformazione più profonda introdotta dalla Legge n. 82/2025 risiede nel suo approccio. Precedentemente, il Codice Penale inquadrava i "delitti contro il sentimento per gli animali", tutelando indirettamente gli animali attraverso la protezione delle sensibilità umane. Ora, la nuova normativa sposta il focus verso una tutela penale diretta dell'animale in sé, riconoscendolo esplicitamente come un "essere senziente". Questo significa che l'animale non è più considerato un mero oggetto o un mezzo per ledere il sentimento altrui, ma un soggetto di diritto la cui integrità e benessere meritano protezione diretta. Questo allineamento con il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che già riconosce gli animali come esseri senzienti, è fondamentale.
L'Inasprimento delle Sanzioni Penali: Un Deterrente più Forte
La legge interviene in modo sostanziale sul quadro sanzionatorio, rendendo le pene più severe per i reati contro gli animali e ampliando le fattispecie di condotta:
• Uccisione di animali (Art. 544-bis c.p.): La reclusione passa da un massimo di due anni a tre anni, con multe notevolmente aumentate. Viene introdotta un'aggravante specifica per i fatti commessi con sevizie o prolungando volutamente le sofferenze, con pene ancora più elevate.
• Maltrattamenti di animali (Art. 544-ter c.p.): La reclusione massima aumenta, e la multa diventa congiunta alla pena detentiva. La legge estende la definizione di maltrattamento includendo la somministrazione di sostanze stupefacenti o vietate, o trattamenti che danneggiano la salute dell'animale. La pena è aumentata della metà se dal maltrattamento deriva la morte.
• Spettacoli o manifestazioni vietati (Art. 544-quater c.p.): Aumentano sia la reclusione che le multe per chi organizza o promuove spettacoli che comportano sevizie o strazio per gli animali.
• Divieto di combattimenti tra animali (Art. 544-quinquies c.p.): Le pene per l'organizzazione e la direzione di tali combattimenti sono inasprite in modo significativo. Inoltre, la legge estende la responsabilità penale a chi alleva o addestra animali per tali scopi, ai proprietari o detentori consenzienti degli animali impiegati, e a chiunque partecipi a qualsiasi titolo.
• Abbandono di animali (Art. 727 c.p.): L'ammontare della multa per chi abbandona animali domestici o in cattività è stato aumentato.
• Nuove circostanze aggravanti (Art. 544-septies c.p.): Vengono introdotte aggravanti specifiche, come la commissione dei fatti in presenza di minori, nei confronti di più animali, o la diffusione di immagini o video tramite strumenti informatici o telematici, rendendo la pena ancora più severa.
La Tutela dell'Animale nel Processo: Stop all'Abbattimento e all'Alienazione
Un'innovazione fondamentale è l'introduzione del divieto per l'indagato, imputato o proprietario di abbattere o alienare a terzi gli animali coinvolti nei delitti, anche se non sottoposti a sequestro cautelare, fino alla sentenza definitiva. Questa previsione è cruciale per garantire la possibilità di confisca obbligatoria degli animali in caso di condanna, impedendo che gli animali vittime di reato possano essere fatti sparire o trasferiti.
La Responsabilità degli Enti: Un Nuovo Fronte di Tutela
La Legge n. 82/2025 estende la responsabilità penale anche agli enti, introducendo l'Art. 25-undevicies nel D.Lgs. n. 231/2001. Ciò significa che le aziende o le organizzazioni possono essere ritenute responsabili per i delitti contro gli animali commessi nel loro interesse o vantaggio. Le sanzioni per gli enti includono multe pecuniarie significative e sanzioni interdittive, come il divieto di esercitare determinate attività, la sospensione di autorizzazioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni e il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Questo apre un nuovo fronte nella prevenzione dei reati, spingendo le organizzazioni a implementare modelli di gestione e controllo più rigorosi.
Limiti e Eccezioni: Dove la Legge Non si Applica
È importante notare che le disposizioni del Titolo IX-bis del Codice Penale e le relative sanzioni per gli enti non si applicano a determinate attività già regolamentate da leggi speciali. Queste includono la caccia, la pesca, l'allevamento, il trasporto, la macellazione degli animali, la sperimentazione scientifica, le attività circensi, i giardini zoologici e le manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalle regioni competenti.
Conclusione
La Legge n. 82/2025 rappresenta un balzo in avanti significativo nella protezione degli animali in Italia. Con il suo approccio diretto alla tutela, l'inasprimento delle sanzioni, l'introduzione di nuove aggravanti, il divieto di abbattimento durante il processo e l'estensione della responsabilità agli enti, la normativa riflette una crescente sensibilità sociale e un impegno legislativo a garantire il benessere degli animali come esseri senzienti. Questo quadro normativo più robusto è destinato a forgiare una cultura di maggiore rispetto e responsabilità verso tutti gli animali, rafforzando l'azione di salvaguardia e repressione delle condotte lesive in linea con i principi costituzionali.