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Il TAR Lombardia, Sez. II Milano, con la sentenza 29 giugno 2026, n. 3451, ha affrontato il tema del valore della documentazione catastale rispetto al titolo edilizio e la segnalazione certificata di agibilità, ribadendo, secondo un precedente indirizzo del Consiglio di Stato, che titolo edilizio, Catasto e agibilità operano su piani distinti, rispondono a presupposti differenti e non sono sovrapponibili: il primo legittima l’intervento edilizio, il secondo censisce l’immobile ai fini fiscali e il terzo ne attesta l’idoneità all’utilizzo.
Per questa ragione, la documentazione catastale e la segnalazione certificata di agibilità non possono essere utilizzate per attribuire a un immobile una conformità urbanistico-edilizia che l’ordinamento riconduce al procedimento edilizio e ai relativi titoli abilitativi: la segnalazione certificata di agibilità è finalizzata esclusivamente ad attestare l’agibilità dell’immobile e non la sua regolarità sotto il profilo urbanistico-edilizio.
Il DOCFA costituisce uno strumento essenziale ai fini censuari e fiscali, ma non può essere utilizzato, da solo, per dimostrare la conformità urbanistico-edilizia di un immobile o per superare quanto risulta dal titolo edilizio.
Un’ulteriore indicazione riguarda il rapporto tra agibilità e conformità edilizia. La SCIA relativa all’agibilità è finalizzata ad attestare la sussistenza delle condizioni necessarie per l’utilizzazione dell’immobile, ma non certifica la regolarità urbanistico-edilizia delle opere e non impedisce all’amministrazione di effettuare le verifiche di propria competenza sulla conformità dell’intervento.