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Comunicazione

CARTA DI IDENTITA' CARTACEA - IDENTIFICAZIONE E CONTRATTI

DAL 3 AGOSTO 2026, LA CARTA D’IDENTITÀ CARTACEA NON SARÀ PIÙ UN DOCUMENTO VALIDO

 

L’art. 11 del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, recante “Disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l’efficacia del documento di identità”, entrato in vigore il 26.06.2026, dispone, al comma 1, che in ogni rapporto contrattuale, pubblico o privato, stipulato entro il 3 agosto 2026, nel quale la carta di identità in formato cartaceo sia stata utilizzata a fini di identificazione delle parti contraenti, la stessa mantiene la propria validità sino alla data di scadenza stabilita all’atto dell’emissione, ai fini del predetto rapporto contrattuale, in conformità a quanto

 

disposto dal Regolamento UE 2025/1208 del 12 giugno 2025, che impone la transizione verso il documento elettronico (CIE, Carta di Identità Elettronica).

In sintesi, nelle ipotesi sopra citate, in relazione alle quali la carta di identità in formato cartaceo sia stata utilizzata a fini di identificazione delle parti contraenti, non è necessario - ai fini della regolare prosecuzione del rapporto contrattuale - procedere alla sostituzione del documento. La disposizione, infatti, stabilisce che la sopravvenuta perdita di efficacia del documento cartaceo disposta dal regolamento non si riflette sulla validità del rapporto negoziale già stipulato, che potrà, dunque, proseguire senza soluzione di continuità.

Diversamente, a decorrere dal 3 agosto, non potranno più essere utilizzate le carte di identità cartacee (ancorché non decorso il termine di scadenza ivi indicato) per l’attivazione di nuove identità digitali o per la stipula di nuovi rapporti contrattuali (v. nota di chiarimento dell’Ufficio Legislativo della Presidenza del Consiglio del 30.06.2026 e Circolare del Ministero dell’interno- Dipartimento per gli Affari interni e territoriali

N. 58/2026).

La deroga prevista dal comma 2 dell’art. 11 del d.l. 108/2026

Il medesimo art. 11, al comma 2, prevede, inoltre, che, fino al 31 gennaio 2027, nelle more del rilascio della carta di identità elettronica, la carta di identità cartacea che non ha ancora superato la data di validità  stabilita può, altresì, essere utilizzata ai fini dell’esercizio di diritti fondamentali e dell’accesso a determinate prestazioni: sanitarie, previdenziali e assicurative nonché nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i soggetti che erogano pubblici servizi, per la consegna di posta e atti giudiziari, per il ritiro o il deposito di denaro presso istituti bancari e istituti che erogano servizi finanziari o postali.

In sostanza, mentre il comma 1 si riferisce a rapporti contrattuali già in essere che non necessitano di procedere a nuova identificazione per ogni attività connessa al rapporto obbligatorio in essere, il comma 2 ha quale presupposto di utilizzo della carta d’identità cartacea l’esercizio di singole attività, anche non direttamente collegate all’esistenza di un rapporto contrattuale con il soggetto richiedente l’identificazione.

I documenti d’identità equipollenti

Si ritiene utile, infine, rammentare che nel territorio nazionale analoga funzione di riconoscimento è svolta – ai sensi dell’art. 35 del d.P.R. 445/2000 –, da altri documenti (la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato) alcuni dei quali ancora rilasciati in formato cartaceo, oltre ovviamente al passaporto che è anche il documento precipuamente destinato ad esercitare la facoltà di espatrio.

Il nuovo documento di identità provvisorio

L’art. 11 in commento, commi 3 e 4, introduce un documento provvisorio, di durata massima sei mesi e non rinnovabile, escluso dal campo di applicazione del citato Regolamento UE, che potrà essere rilasciato dal Sindaco nei soli casi di urgenza (art. 3, r.d. 773/1931), valido anche per l’espatrio (con la riserva che alcuni Stati

esteri potrebbero non accettarlo), fino al 31 dicembre 2027, in attesa del rilascio della CIE, alla quale dovrà essere riconsegnato al momento del ritiro. Il modello definitivo sarà adottato con decreto interministeriale.

Sarà attivata una piattaforma centralizzata, integrata con CIEOnLine e PagoPA, per la riscossione anticipata del corrispettivo dovuto ai comuni per il rilascio della CIE: un elemento utile da comunicare ai clienti che devono ancora richiederla, al fine di ridurre i tempi di attesa allo sportello.

 

Conclusioni

Ai fini dell’attività immobiliare per la conclusione di affari relativi a immobili o aziende, dal 3 agosto 2026, per identificare le parti in un nuovo contratto preliminare o di un definitivo atto di compravendita occorrerà necessariamente la CIE, il passaporto, o altro documento equipollente, in quanto la carta d’identità cartacea, anche se in corso di validità secondo la vecchia scadenza, non sarà più sufficiente.

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