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Comunicazione

NEWSLETTER 2021

PER COMODITA' PUO' SCARICARE LA NEWSLETTER IN PDF QUI A DESTRA -->

Legge Finanziaria 2021 (in supplemento ordinario G.U. n. 46/L G.U. 30.12.2020, n. 322 Legge n. 178/2020).

È stata pubblicata sulla G.U. la versione definitiva della Legge Finanziaria 2021 che all’art. 1 si compone di ben 1.150 commi. In estrema sintesi, sono confermate  le seguenti disposizioni già contenute nel DDL:

  • proroga al 30.06.2022 (con possibilità di ulteriore proroga al 31.12.2022 per i lavori già iniziati) della detrazione riqualificazione energetica / recupero edilizio / bonus facciate / bonus verde / bonus mobili;
  • introduzione di un “nuovo” credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi;
  • revisione del sistema sanzionatorio per l’omesso / tardivo invio all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi telematici;
  • applicazione della cedolare secca solo in caso di locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d’imposta.

Vengono inoltre introdotte le seguenti nuove norme:

  • estensione al 30.4.2021 del bonus canoni di locazione a favore di imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator;
  • esonero dal versamento della prima rata IMU 2021 per i soggetti operanti nei settori del turismo / alberghiero e spettacolo;
  • introduzione dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) per il triennio 2021-2023, a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS esercenti attività di lavoro autonomo;
  • compensazione crediti / debiti commerciali risultanti da fatture elettroniche tramite un’apposita piattaforma telematica.
  •  nuova disciplina della tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali;
  • erogazione della “nuova Sabatini-ter” in unica soluzione;
  • introduzione di specifici incentivi per operazioni di aggregazione aziendale;
  • proroga al 30.6.2021 della moratoria dei finanziamenti a favore delle PMI;
  • riproposizione anche per il 2021 del c.d. “bonus-bebè” e del c.d. “bonus cultura” 18enni.

Esaminiamo ora in dettaglio le norme prorogate o introdotte che trovano applicazione dall’1.01.2021, e che sono di particolare interesse per il nostro compart

 

 FISCO E CONTABILITA’

 

IVA AGEVOLATA PIATTI PRONTI E ASPORTO - comma 40

In sede di approvazione, con una norma di interpretazione autentica della nozione di preparazioni alimentari di cui al n. 80), Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72, è prevista l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% alle cessioni di piatti pronti / pasti cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista:

  •  del loro consumo immediato;
  •  della loro consegna a domicilio o dell’asporto.

La nuova disposizione risolve la questione apertasi a seguito dell’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate e della Risposta del MEF in sede parlamentare.

BONUS VEICOLI ELETTRICI - commi da 77 a 79

In sede di approvazione è stato previsto il riconoscimento di un contributo pari al 40% delle spese sostenute e  rimaste a  carico dell’acquirente a  favore  dei soggetti con ISEE inferiore a € 30.000 per l’acquisto, in Italia, entro il 31.12.2021 anche in leasing, di veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica di potenza pari o inferiore a 150 kW di categoria M1 di cui all’art. 47, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 285/92 aventi un prezzo inferiore a € 30.000 (al netto IVA).

Il contributo in esame:

  • è riconosciuto nel limite di spesa dell’apposito fondo di € 20 milioni per il 2021 e fino all’esaurimento delle risorse;
  • è alternativo e non cumulabile con altri contributi statali.

Le modalità / termini di erogazione del contributo in esame sono demandate ad un apposito Decreto.

ESTENSIONE RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA – comma 83

In sede di approvazione con l’aggiunta del comma 8-bis all’art. 110, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto” la rivalutazione dei beni d’impresa è estesa anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2019.

Il maggior valore può essere riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi / IRAP, con il versamento di un’imposta sostitutiva del 3%.

RIDUZIONE CAPITALE SOCIALE PER PERDITE - comma 266

In sede di approvazione è stato disposto che per le perdite dell’esercizio in corso al 31.12.2020 non sono applicabili le seguenti disposizioni in materia di perdita del capitale sociale e riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale:

  • artt. 2446, comma 2 e 2482-bis, comma 4, C.c che disciplinano i comportamenti da tenere nel caso in cui entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3 ;
  • artt. 2447 e 2482-ter, C.c. che disciplinano i comportamenti da tenere in presenza di una perdita di oltre 1/3 del capitale con riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale;
  • art. 2482-bis, comma 5, C.c. in base al quale in caso di mancata riduzione del capitale da parte della società, il Tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con Decreto soggetto a reclamo, da iscrivere nel Registro delle Imprese a cura degli amministratori;
  • art. 2482-bis, comma 6, C.c. in base al quale è applicabile, in quanto compatibile, il comma 3 dell’art. 2446 in base al quale nel caso in cui le azioni emesse siano senza valore nominale è possibile prevedere che la riduzione del capitale sia deliberata dal Consiglio di amministrazione;
  • art. 2484, comma 1, n. 4, C.c. in base al quale le spa / sapa / srl si sciolgono per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale;
  • art. 2545-duodecies, C.c. che disciplina le cause di scioglimento delle società cooperative.

È inoltre:

  • posticipato al quinto esercizio successivo (in luogo dell’esercizio successivo) e, quindi, al bilancio 2025 il termine stabilito dai citati artt. 2446, comma 2 e 2482-bis, comma 4, entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di 1/3.

In tal caso l’assemblea che approva il bilancio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate;

  • previsto che nelle ipotesi di cui al citati art. 2447 e 2482-ter l’assemblea, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una somma non inferiore   al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo (2025).

L’assemblea che approva il bilancio di quest’ultimo esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui ai citati art. 2447 e 2482-ter;

  • previsto che fino alla data della predetta assemblea non operano le cause di scioglimento della società per riduzione / perdita del capitale sociale di cui ai citati art. 2484, comma 1, n. 4 e 2545-duodecies, C.c.;
  • previsto che le perdite in esame devono essere distintamente indicate in Nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.

In sede di approvazione con la modifica dell’art. 15, comma 1, lett. c-bis), TUIR, è stata aumentata da € 500 a € 550 la detrazione delle spese veterinarie (resta ferma la franchigia di € 129,11).

TRATTAMENTO IVA TEST / VACCINI COVID-19 - comma 452 e 453

In sede di approvazione è stata prevista l’applicazione dell’esenzione IVA con diritto alla detrazione fino al 31.12.2022 alle cessioni di strumentazione per diagnostica COVID-19 aventi i requisiti di cui alla Direttiva UE n. 98/87 / Regolamento UE n. 745/2017 e alle prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione (test). Analogo trattamento è riservato alle cessioni di vaccini / prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini.

CEDOLARE SECCA LOCAZIONI BREVI - commi da 595 a 597

È confermata l’applicazione dal 2021 della cedolare secca (21%)  sulle locazioni brevi solo in  caso di destinazione alla locazione di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d’imposta. Diversamente, l’attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’art. 2082, C.c.

Tale previsione è applicabile anche per i contratti stipulati tramite soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.

È  confermata, come previsto dall’art. 13-quater, comma 4, DL n. 34/2019, l’istituzione presso il MIBACT di un’apposita banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi che dovranno essere identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente l’offerta e la promozione degli stessi.

Rispetto alla previgente versione del citato comma 4 è ora disposto che:

  • resta fermo ed applicabile quanto stabilito in materia dalle Leggi regionali;
  • le Regioni / Province autonome di Trento e Bolzano sono tenute a trasmettere al Ministero i dati inerenti alle strutture ricettive e agli immobili in esame con i relativi codici identificativi regionali, ove adottati.

Le modalità di realizzazione / gestione della banca dati, di acquisizione dei codici identificativi regionali nonché le modalità di accesso alle informazioni raccolte sono demandate ad un apposito Decreto.

È inoltre previsto che, oltre ai titolari delle strutture ricettive / intermediari immobiliari / gestori di portali telematici, anche i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo sono tenuti a pubblicare il codice identificativo dell’immobile nelle comunicazioni inerenti l’offerta / promozione dello stesso.

 

ESENZIONE IMU SETTORE TURISTICO - commi 599 e 600

In sede di approvazione, a seguito degli effetti connessi all’emergenza COVID-19, è previsto che non è dovuta la prima rata IMU 2021 con riferimento agli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, ricettività alberghiera e spettacoli. Trattasi, in particolare, dei seguenti immobili:

  • stabilimenti balneari marittimi / lacuali / fluviali e stabilimenti termali;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case / appartamenti per vacanze, B&B, residence e campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi IMU siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici / manifestazioni;
  • immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi IMU siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

L’esenzione è applicabile nel rispetto dei limiti / condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020), 1863 final.

 

UTILIZZO INDEBITO PLAFOND IVA ESPORTATORI ABITUALI - commi da 1079 a 1083

È confermato che l’Amministrazione finanziaria effettua specifiche analisi di rischio orientate a riscontrare la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 1, comma 1, lett. a), DL n. 746/83 e conseguenti attività di controllo sostanziale, finalizzate all’inibizione al rilascio ed all’invalidazione di dichiarazioni d’intento illegittime.

Nel caso in cui dai predetti controlli risultino irregolarità:

  • al contribuente è inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate;
  • SdI inibisce l’emissione della fattura elettronica non imponibile IVA ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72 nella quale è indicato il numero di protocollo di una dichiarazione d’intento invalidata.

Con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità operative per l’attuazione dell’invalidazione delle dichiarazioni d’intento già emesse e per l’inibizione al rilascio di nuove dichiarazioni d’intento.

 

LOTTERIA DEI CORRISPETTIVI / CASHBACK - commi da 1095 a 1097

LOTTERIA E CORRISPETTIVI

Nell’ambito delle misure volte a combattere la lotta al sommerso, incentivando i consumatori a richiedere il rilascio dello scontrino elettronico (documento commerciale), l’art. 1,  commi da 540    a 544, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017) ha introdotto la c.d. “lotteria degli scontrini”, ossia la possibilità per i contribuenti, persone fisiche residenti in Italia che acquistano beni / servizi:

  • fuori dall’esercizio di un’attività d’impresa / lavoro autonomo;
  • presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate;

di partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.

È confermata, con la modifica dei commi da 540 a 542, la possibilità di partecipare alla lotteria degli scontrini soltanto in caso di pagamenti elettronici, eliminando la precedente disposizione che prevedeva ulteriori estrazioni con premi più consistenti per gli acquisti con pagamenti elettronici rispetto a quelli previsti per gli acquisti con pagamenti con mezzi non tracciabili.

Si rammenta che l’applicazione di tale disposizione, originariamente fissata all’1.1.2020, è stata più volte prorogata, inizialmente all’1.7.2020 dal DL n. 124/2019, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2020”, poi all’1.1.2021 dal DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”. Ora il DL n. 183/2020 c.d. “Decreto Milleproroghe” ha fissato all’1.2.2021 il termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate / Dogane deve emanare il Provvedimento contenente le disposizioni per l’avvio della lotteria.

CASHBACK

L’art. 1, commi da 288 e 290, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) riconosce rimborsi in denaro, al fine di incentivare l’utilizzo di pagamenti elettronici, a favore dei soggetti che effettuano “abitualmente” acquisti di beni / servizi con strumenti di pagamento elettronici (c.d. “cashback”).

È confermata l’implementazione del citato comma 288, prevedendo che i rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

 

SEMPLIFICAZIONI FISCALI - commi da 1102 a 1107

ANNOTAZIONE FATTURE EMESSE CONTRIBUENTI TRIMESTRALI

È confermata la possibilità, a favore dei soggetti che effettuano le liquidazioni IVA trimestrali, di annotare le fatture emesse nel relativo registro entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni (in luogo del giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione) e con riferimento allo stesso mese di effettuazione.

Come evidenziato nella citata Relazione illustrativa al ddl, tale disposizione è finalizzata a semplificare gli adempimenti dei contribuenti di piccole dimensioni, allineando le tempistiche di annotazione delle fatture nei registri IVA con quelle previste per la liquidazione dell’imposta.

ESTEROMETRO

È confermato che, per effetto dell’implementazione del comma 3-bis dell’art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, dall’1.1.2022 i dati delle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso / da soggetti non stabiliti in Italia (con esclusione di quelle per le quali è emessa bolletta doganale ovvero emessa/ ricevuta fattura elettronica), attualmente inviati telematicamente all’Agenzia  delle Entrate tramite  il c.d. “spesometro estero” / “esterometro” con periodicità trimestrale, dovranno essere trasmessi telematicamente utilizzando SdI, secondo “il formato” previsto per la fattura elettronica:

  • entro i termini di emissione delle fatture / documenti che ne certificano i corrispettivi (in linea generale 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione) con riferimento alle cessioni / prestazioni rese;
  • entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione / di effettuazione dell’operazione, con riferimento agli acquisti / prestazioni ricevute.

Come evidenziato nella citata Relazione illustrativa al ddl, tale modifica è finalizzata a semplificare gli adempimenti dei soggetti passivi IVA:

  • prevedendo l’utilizzo di un unico canale di trasmissione (SdI) sia per le fatture elettroniche che per i dati delle operazioni con l’estero, eliminando così l’invio dell’apposita comunicazione con riferimento a queste ultime;
  • allineando le tempistiche di trasmissione dei dati delle operazioni con l’estero alle annotazioni da effettuare per le medesime operazioni sui documenti contabili e fiscali;
  • consentendo all’Agenzia delle Entrate di elaborare in modo più completo le bozze dei registri IVA/ LIPE / mod. IVA come previsto dall’art. 4, D.Lgs. n. 127/2015.

È confermato che dall’1.1.2022, con la modifica dell’art. 11, comma 2-quater, D.Lgs. n. 471/97, in caso di omessa / errata trasmissione dei dati delle operazioni da / verso l’estero è applicabile la sanzione di € 2 per ciascuna fattura nel limite massimo di € 400 mensili (in luogo dell’attuale limite di € 1.000 per ciascun trimestre).

É inoltre prevista la riduzione alla metà della sanzione entro il nuovo limite di € 200 mensili (in luogo dell’attuale limite di € 500), se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

PROROGA AL 2021 DIVIETO EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA

È confermato, con la modifica dell’art. 10-bis, DL n. 119/2018, che anche per il 2021 i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) non possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS.

Come evidenziato nella citata Relazione illustrativa al dll, per effetto del rinvio contenuto nell’art. 9-bis, DL n. 135/2018, che prevede l’applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 10-bis anche ai soggetti non tenuti all’invio dei dati al STS, viene esteso anche per il 2021 il divieto di emissione di fatture elettroniche tramite SdI per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

REGISTRI / DICHIARAZIONI IVA PRECOMPILATI

È confermato che, per effetto della modifica dell’art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015, ai fini della predisposizione delle bozze dei registri IVA ex artt. 23 e 25, DPR n. 633/72, delle LIPE e del mod. IVA, l’Agenzia delle Entrate può utilizzare, oltre ai dati acquisiti con le fatture elettroniche/esterometro/corrispettivi telematici, anche i dati fiscali presenti nell’Anagrafe Tributaria (ad esempio, mod. IVA anno precedente e LIPE trimestri precedenti).

Qualora la convalida dei dati “proposti” dall’Agenzia delle Entrate ovvero la relativa integrazione sia affidata ad un intermediario è ora richiesto che lo stesso sia in possesso della delega per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica.

TRASMISSIONE DATI IRAP

È confermato che, al fine d semplificare l’assolvimento degli adempimenti tributari dei contribuenti / CAF / altri intermediari, le Regioni / Province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad inviare al MEF, entro il 31.3 dell’anno a cui l’imposta si riferisce, i dati rilevanti per la determinazione dell’IRAP per la pubblicazione degli stessi sul portale del federalismo fiscale.

Il mancato inserimento nel suddetto sito informatico dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta comporta l’inapplicabilità di sanzioni e di interessi.

IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE - comma 1108

È confermato che, per le fatture elettroniche inviate attraverso SdI, deve ritenersi obbligato in solido al pagamento dell’imposta di bollo il cedente del bene / prestatore del servizio, ai sensi dell’art. 22, DPR n. 642/72, anche nel caso in cui il documento è emesso da un soggetto terzo per suo conto.

MEMORIZZAZIONE / TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI - commi da 1109 a 1115

Sono confermate le modifiche / implementazioni al regime sanzionatorio previsto in caso di non corretto utilizzo del RT e dei connessi adempimenti di memorizzazione / invio telematico dei dati dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate. Quanto di seguito esposto trova applicazione a decorrere dall’1.1.2021.

MEMORIZZAZIONE CORRISPETTIVI/ CONSEGNA DOCUMENTO FISCALE

Dall’1.1.2021 è generalizzato l’obbligo, in capo ai commercianti al minuto / soggetti assimilati di cui all’art. 22, DPR n. 633/72, di memorizzare elettronicamente / inviare telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate. La memorizzazione / invio dei corrispettivi giornalieri fa venir meno l’obbligo di:

  • certificazione fiscale dei corrispettivi mediante l’emissione dello scontrino fiscale / ricevuta fiscale.
  • In luogo di detti documenti è prevista l’emissione del c.d. “documento commerciale”; annotazione nel registro dei corrispettivi.

Ora, è previsto che la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, la consegna del documento che certifica l’operazione (documento commerciale o fattura), va effettuata non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione.

SANZIONI MANCATA / ERRATA TRASMISSIONE CORRISPETTIVI

Con l’introduzione del nuovo comma 2-bis all’art. 6, D.Lgs. n. 471/97 è prevista una sanzione pari al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato / trasmesso in caso di:

  • memorizzazione / trasmissione con dati incompleti o non veritieri;
  • mancata o non tempestiva memorizzazione / trasmissione.

Sul punto la citata Relazione illustrativa al ddl evidenzia che la sanzione trova applicazione qualora i dati dei corrispettivi dell’operazione non siano regolarmente memorizzati o trasmessi, ricomprendendo in tale locuzione tutte le ipotesi che si possono verificare (ossia omessa, tardiva e/o infedele memorizzazione e omessa, tardiva e/o infedele trasmissione), tanto singolarmente, quanto cumulativamente.

La mancata / tardiva memorizzazione, nonché la memorizzazione di dati incompleti / non veritieri (“infedele”) sono violazioni sanzionate nella medesima misura, ferma restando l’applicazione di un’unica sanzione pur a fronte di violazioni inerenti i diversi momenti (memorizzazione / trasmissione) dell’adempimento. Ad esempio, la sanzione in esame, si applicherà una sola volta, qualora la trasmissione tardiva od omessa di un corrispettivo faccia seguito alla sua infedele memorizzazione.

La sanzione non può essere inferiore a € 500.

La sanzione è applicabile anche in caso di mancato o irregolare funzionamento del RT.

Se non comporta omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l’omessa verifica periodica del RT è punita con la sanzione da € 250 a € 2.000. Nel caso in cui:

  • l’omessa / tardiva trasmissione;
  • la trasmissione con dati incompleti / non veritieri;

dei corrispettivi giornalieri non ha inciso sulla corretta liquidazione dell’IVA, è applicabile la sanzione di € 100, per ciascuna trasmissione (non opera il cumulo giuridico ex art. 12, D.Lgs. n. 472/97).

SANZIONI MANCATA EMISSIONE SCONTRINI / RICEVUTE FISCALI

È ridotta dal 100% al 90% dell’imposta, la sanzione applicabile in caso di:

  • emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali;
  • mancata emissione di ricevute fiscali / scontrini fiscali / documenti di trasporto.

La stessa sanzione si applica in caso di omessa annotazione sull’apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento del registratore di cassa. Se non comportano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con la sanzione da € 250 a € 2.000.

SISTEMI EVOLUTI DI INCASSO 

È differita dall’1.1.2021 all’1.7.2021 l’operatività dell’art. 1, comma 5, D.Lgs. n. 127/2015 per effetto del quale i soggetti che adottano sistemi evoluti di incasso dei corrispettivi, attraverso carte di debito / credito e altre forme di pagamento elettronico, possono assolvere mediante tali sistemi l’obbligo di memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi.

La citata Relazione illustrativa al ddl precisa che tale differimento è collegabile ai tempi tecnici necessari all’evoluzione degli strumenti da utilizzare, nonché alla necessità dell’Agenzia delle Entrate di emanare l’apposito Provvedimento contenente le regole tecniche solo dopo l’attuazione della procedura d’informazione prevista dalla Direttiva UE n. 2015/1535.

OMESSA INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI

È prevista la sanzione da € 1.000 a € 4.000 per l’omessa installazione del RT di cui all’art. 2, comma 4, D.Lgs. n. 127/2015.

È altresì prevista la sanzione da € 3.000 a € 12.000 in caso di manomissione / alterazione del RT salvo che il fatto costituisca reato. La sanzione è applicabile anche ai soggetti che fanno uso di tali strumenti manomessi / alterati o consente che altri ne facciano uso altri.

SOSPENSIONE LICENZA / ATTIVITA'

Il comma 2 dell’art. 12, D.Lgs. n. 471/97 prevede che se sono contestate nel corso di un quinquennio 4 distinte violazioni dell’obbligo di emettere ricevuta fiscale / scontrino fiscale, compiute in giorni diversi, è disposta la sospensione della licenza / autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività stessa per un periodo da 3 giorni ad 1 mese.

Se i corrispettivi oggetto di contestazione eccedono la somma di € 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da 1 a 6 mesi.

È ora stabilito che tali sanzioni trovano applicazione anche in caso di mancata o non tempestiva memorizzazione / trasmissione, ovvero di memorizzazione / trasmissione con dati incompleti o non veritieri.

È altresì disposto che in caso di omessa installazione / manomissione o alterazione del RT trovano applicazione le medesime sanzioni previste per l’omessa installazione del registratore di cassa (sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per un periodo da 15 giorni a 2 mesi ovvero da 2 a 6 mesi in caso di recidiva).

RAVVEDIMENTO

Con l’integrazione dell’art. 13, comma 1, lett. b-quater), D.Lgs. n. 472/97 è previsto che non è consentito regolarizzare tramite il ravvedimento l’omessa memorizzazione dei corrispettivi o la memorizzazione con dati errati / incompleti quando la violazione è già stata constatata.

INDENNITÀ ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE - comma 1121

È confermato, con la modifica dell’art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, l’inquadramento tra i redditi diversi anche delle indennità di trasferta / rimborsi forfetari di spesa / premi e dei compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche da Sport e salute spa.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI - commi 1122 e 1123

In sede di approvazione per effetto della modifica dell’art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, è stata riproposta la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:

  • terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
  • partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto; alla data dell’1.1.2021, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2021 il termine entro il quale provvedere:

  • alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;
  • al versamento dell'imposta sostitutiva (11%).

PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE BOVINI / SUINI - comma 39

In sede di approvazione è estesa anche al 2021, nella stessa misura prevista per il triennio 2018 - 2020, la percentuale di compensazione utilizzabile da parte dei produttori agricoli in regime speciale IVA relativamente alle cessioni di bovini e suini.

In particolare la percentuale applicabile agli animali vivi della specie bovina e suina può essere definita in misura non superiore rispettivamente al 7,7% e all’8%.

CESSIONE TERRENI AGRICOLI DI VALORE PARI / INFERIORE A € 5.000 - comma 41

In sede di approvazione, al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, per il 2021, è previsto che non sia applicata l’imposta di registro fissa (€ 200) di cui all’art. 2, comma 4-bis, DL n. 194/2009, alle cessioni di terreni / pertinenze a favore di coltivatori diretti e IAP, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.

Tale disposizione è applicabile alle cessioni di terreni / pertinenze:

  • di valore pari / inferiore a € 5.000;
  • qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti.

DISCIPLINA FISCALE DEI RISTORNI - commi 42 e 43

È confermato che per effetto dell’integrazione del comma 2 dell’art. 6, DL n. 63/2002 per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronti di soci persone fisiche la società cooperativa può applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta a titolo d’imposta del 12,50% all’atto dell’attribuzione delle stesse al capitale sociale. Tra i soci persone fisiche non sono compresi:

  • gli imprenditori individuali ex art. 65, comma 1, TUIR;
  • i detentori di partecipazioni qualificate ex art. 67, comma 1, lett. c), TUIR. Come precisato nella Relazione illustrativa al ddl, con la disposizione in esame:
  • è ridotta dal 26% al 12,50% l’imposizione in capo al socio;
  • la tassazione dei ristorni è anticipata all’atto dell’attribuzione al capitale sociale anziché al rimborso dello stesso.

La facoltà è esercitata dalla cooperativa tramite il versamento della ritenuta (pari al 12,50%) entro il 16 del mese successivo alla scadenza del trimestre in cui è avvenuta la delibera assembleare. La ritenuta può essere applicata con le medesime modalità / termini alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate entro il 31.12.2020, in luogo della tassazione prevista dalla normativa previgente (ritenuta pari al 26%).

DIVIDENDI ENTI NON COMMERCIALI - commi da 44 a 47

È confermato, al fine di attenuare il carico fiscale gravante sugli utili percepiti dagli enti non commerciali, soggetti a tassazione per l’intero ammontare (100%), a decorrere dall’esercizio in corso all’1.1.2021, che gli utili percepiti dagli enti non commerciali ex art. 73, comma 1, lett. c), TUIR  o da una stabile organizzazione in Italia di enti non commerciali di cui alla lett. d) del citato comma 1, esercenti, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50%.

L’agevolazione in esame è riconosciuta a condizione che le predette attività di interesse generale siano svolte nell’ambito dei seguenti settori:

  • famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili;
  • prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali;
  • ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale;
  • arte, attività e beni culturali.

Sono esclusi dall’agevolazione gli utili provenienti da partecipazioni in imprese / enti residenti/ localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato ex art. 47-bis, comma 1, TUIR.

I beneficiari dell’agevolazione devono destinare l’IRES non dovuta in applicazione della disposizione in esame (ossia, il risparmio d’imposta) al finanziamento delle predette attività di interesse generale accantonando l’importo non ancora erogato in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell’ente.

Le fondazioni (bancarie) di cui al D.Lgs. n. 153/99, destinano il risparmio d’imposta al finanziamento delle predette attività di interesse generale accantonandolo in un apposito fondo destinato all’attività istituzionale.

RIDUZIONE IMU E TARI PENSIONATI ESTERI - commi 48 e 49

In sede di approvazione è stato previsto che dal 2021 è ridotta alla metà l’IMU dovuta sull’unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà / usufrutto da soggetti non residenti, titolari di pensione maturata in regime di Convenzione internazionale con l’Italia.

Per tali immobili la tassa sui rifiuti (TARI) o la TARI avente natura di corrispettivo è applicata nella misura di due terzi.

 

 AGRICOLTURA

 

ESONERO CONTRIBUTO COLTIVATORI DIRETTI / IAP - comma 33

È confermata, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, la proroga dell’esonero (per un periodo massimo di 24 mesi) dal versamento del 100% dell’accredito contributivo IVS a favore dei coltivatori diretti / IAP di età inferiore a 40 anni, che si iscrivono alla previdenza agricola dall’1.1 al 31.12.2021.

 

ESENZIONE IRPEF COLTIVATORI DIRETTI / IAP – comma 38

È confermata l’estensione al 2021 dell’esenzione ai fini IRPEF per i redditi dominicali / agrari dei coltivatori diretti / IAP, iscritti nella previdenza agricola.

Contestualmente è stata abrogata la disposizione introdotta dalla Finanziaria 2020, che prevedeva la tassazione nella misura del 50% dei predetti redditi dal 2021.

 

 PREVIDENZA

 

SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI PROFESSIONISTI - commi 20, 21 e 22

Al fine di ridurre gli effetti negativi dell’emergenza COVID-19 sui lavoratori autonomi e di favorire la ripresa dell’attività esercitata da quest’ultimi, è istituito un fondo per l’esonero dal versamento dei relativi contributi previdenziali.

Tale fondo consente l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti:

  • dai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni previdenziali INPS;
  • dai professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui  al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali);

Detti lavoratori  devono avere un reddito complessivo 2019 non superiore a € 50.000 è una riduzione del fatturato / corrispettivi 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello del 2019.

Sono esclusi dall’esonero i premi INAIL.

Le modalità per la concessione dell’esonero sono demandate ad un apposito Decreto.

Sono esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali i medici / infermieri / altri professionisti e operatori di cui alla Legge n. 3/2018 tra cui, ad esempio, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi e chimici, già collocati in quiescenza ed assunti per l’emergenza COVID-19.

 

AUMENTO CONTRIBUZIONE PER INDENNIZZO ROTTAMAZIONE LICENZE - comma 380

A decorrere dal 2019, a favore dei commercianti che cessano l’attività consegnando la licenza in Comune, è riconosciuto l’indennizzo di cui al D.Lgs. n. 207/96.

In particolare si rammenta che l’indennizzo spetta ai soggetti con almeno 62 anni di età (57 se donne) che al momento della cessazione dell’attività risultano iscritti per almeno 5 anni alla Gestione IVS commercianti ed è pari all’importo del trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione IVS. Per il finanziamento di tale indennizzo è previsto l’aumento dello 0,09% della contribuzione alla Gestione IVS commercianti.

Modificando l’art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 207/96 è ora disposto che, a decorrere dall’1.1.2022, gli iscritti alla Gestione IVS commercianti sono tenuti al versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,48%, che nella misura dello 0,46% sarà destinato al Fondo per l’indennizzo spettante per la cessazione dell’attività.

 

INDENNITÀ’ STRAORDINARIA DI CONTINUITÀ REDDITUALE - commi da 386 a 401

In sede di approvazione è stata istituita in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), riconosciuta per 6 mensilità a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS esercenti attività di lavoro autonomo di cui all’art. 53, comma 1, TUIR.

L’indennità in esame è riconosciuta a favore dei suddetti soggetti che presentano i seguenti requisiti:

  1. non sono titolari di trattamento pensionistico diretto e non sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie. Tale requisito va mantenuto anche durante la percezione dell’indennità;
  2. non sono beneficiari di reddito di cittadinanza di cui al DL n. 4/2019. Tale requisito va mantenuto anche durante la percezione dell’indennità;
  3. hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni precedenti l’anno precedente la presentazione della domanda;
  4. hanno dichiarato nell’anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a € 8.145, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’Indice ISTAT rispetto all’anno precedente;
  5. sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
  6. sono titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale.

La cessazione della partita IVA nel corso dell’erogazione dell’indennità determina l’immediata

cessazione della stessa.

L’indennità è erogata dall’INPS previa presentazione in via telematica di un’apposita domanda entro il 31.10 di ciascun anno (2021, 2022 e 2023).

L’indennità in esame:

  • erogata per 6 mensilità, è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito certificato dall’Agenzia delle Entrate e non può in ogni caso superare il limite di € 800 mensili e non può essere inferiore a € 250 mensili;
  • spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda, non comporta accredito di contribuzione figurativa e non concorre alla formazione del reddito del beneficiario.

Al fine di finanziare la nuova ISCRO è previsto l’aumento della contribuzione previdenziale dovuta alla Gestione separata INPS dai soggetti in esame nelle seguenti misure:

  • 25,98% per il 2021;
  • 26,49% per il 2022;
  •  27,00% per il 2023.

 

 LAVORO

 

INCENTIVI LAVORATORI IMPATRIATI - comma 50

In base all’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015 il reddito di lavoro dipendente / assimilato nonché di lavoro autonomo prodotto in Italia da lavoratori che ivi trasferiscono la residenza concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei 2 periodi d’imposta precedenti il trasferimento e si

impegnano a risiedere in Italia per almeno 2 anni;

  • l’attività lavorativa è prestata prevalentemente in Italia.

Come disposto dal comma 3-bis del citato art. 16, l’agevolazione è applicabile per ulteriori 5 periodi d’imposta:

  • al lavoratore con almeno 1 figlio minorenne / a carico, anche in affido preadottivo;
  • anche nel caso in cui il lavoratore diventi proprietario di almeno un’unità immobiliare residenziale in Italia, successivamente al trasferimento / nei 12 mesi precedenti. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore o dal coniuge / convivente / figli, anche in comproprietà.

In entrambi i casi i redditi in esame, negli ulteriori 5 periodi d’imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del relativo ammontare. Per i lavoratori con almeno 3 figli minorenni / a carico, anche in affido preadottivo, i redditi in esame, negli ulteriori 5 periodi d’imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare.

 In sede di approvazione, le disposizioni di cui al citato comma 3-bis sono estese anche ai soggetti, che siano stati iscritti all’AIRE / cittadini di Stati UE, che hanno trasferito la residenza prima del 2020 e che al 31.12.2019 risultano beneficiari del regime in esame, previo versamento di:

  • un importo pari al 10% dei redditi di lavoro dipendente / lavoro autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione:
  • ha almeno 1 figlio minorenne, anche in affido preadottivo;
  • è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, ovvero entro 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza sanzioni.

L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge / convivente / figli, anche in comproprietà;

  • un importo pari al 5% dei redditi di lavoro dipendente / lavoro autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione:
  • ha almeno 3 figli minorenni, anche in affido preadottivo;
  • diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, ovvero entro 18 mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza sanzioni.

L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge / convivente / figli, anche in comproprietà.

Le modalità di esercizio dell’opzione sono demandate all’Agenzia delle Entrate.

 

  CONTRIBUTI E BONUS

 

ESTENSIONE “CONTRIBUTO CENTRI STORICI” - commi 87 e 88

In sede di approvazione, per il 2021 il c.d. “contributo centri storici” di cui all’art. 59, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto” è stato esteso a favore dei Comuni in cui sono situati santuari religiosi.

Il contributo in esame è quindi riconosciuto anche ai soggetti:

  • esercenti attività d’impresa di vendita di beni / servizi al pubblico nelle zone A o equipollenti che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle competenti Amministrazioni, risultano aver avuto presenze turistiche di cittadini esteri in numero almeno 3 volte superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni;
  • con un fatturato / corrispettivi del mese di giugno 2020 (relativo agli esercizi di cui ai punti precedenti) inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di giugno 2019.

 

“BONUS CANONI DI LOCAZIONE” - comma 602 e 603

L’art. 28, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” ha previsto uno specifico credito d’imposta riferito ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo.

Nell’ambito del DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, con l’art. 77 il Legislatore, modificando il citato art. 28, ha previsto che a favore delle imprese turistico-ricettive il credito d’imposta spetta fino al 31.12.2020.

In sede di approvazione con la modifica del comma 5 del citato art. 28, il predetto termine (31.12.2020) è stato differito al 30.4.2021 e quindi il bonus spetta fino al mese di aprile. Lo stesso ora è stato esteso anche alle:

  • agenzie di viaggio;
  • tour operator.

BONUS PUBBLICITÀ - comma 608

È confermata l’introduzione del nuovo comma 1-quater all’art. 57-bis, DL n. 50/2017, che prevede anche per il 2021 e 2022 la quantificazione del c.d. “bonus pubblicità” a favore di imprese / enti non commerciali / lavoratori autonomi che investono in “campagne pubblicitarie” su giornali quotidiani / periodici, anche in formato digitale, nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati (anziché del 75% degli investimenti incrementali).

Per il biennio 2021 - 2022, il bonus in esame non è riconosciuto per gli investimenti

pubblicitari effettuati su emittenti televisive / radiofoniche.

BONUS EDICOLE - comma 609

È confermata l’estensione anche per il 2021 e 2022 del c.d. “bonus edicole”, ossia del credito

d’imposta (ex art. 1, commi da 806 a 809, Finanziaria 2019) a favore:

  • degli esercenti attività commerciali operanti esclusivamente nella vendita al dettaglio di giornali / riviste / periodici;
  • delle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici rivendite situate in Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e in Comuni con un solo punto vendita;

parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI con riferimento ai locali dove si svolge l’attività di vendita, nonché ad altre eventuali spese di locazione / altre spese individuate dal MEF, anche in relazione all’assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale.

 

CREDITO D’IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTE DI LAVORO - commi da 1098 a 1100

L’art. 120, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, riconosce un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute per il 2020, per un massimo di € 80.000, relativamente agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del COVID-19, c.d. “credito d’imposta adeguamento ambienti di lavoro”.

È confermato, con la modifica del comma 2 del citato art. 120, che il credito in esame è utilizzabile in compensazione tramite il mod. F24 dall’1.1 al 30.6.2021 e non più fino al 31.12.2021. Entro la medesima data (30.6.2021) i beneficiari possono optare per la cessione del credito ai sensi dell’art. 122, DL n. 34/2020.

 

NUOVA “SABATINI–TER” - commi 95 e 96

É confermata l’eliminazione della soglia di € 200.000 entro la quale è prevista l’erogazione in unica soluzione (anziché in 6 quote annuali) dell’agevolazione c.d. “Sabatini-ter” di cui all’art. 2, comma 4, DL n. 69/2013, consistente nell’erogazione di un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento per l’acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.

L’eliminazione della predetta soglia consente l’erogazione del contributo in un’unica soluzione a favore delle PMI beneficiarie indipendentemente dall’importo del finanziamento (ad oggi prevista per le sole domande con finanziamento di importo non superiore a € 200.000).

Come evidenziato nella citata Relazione illustrativa al ddl, ciò determina vantaggi:

  • in termini di efficienza / efficacia / economicità / rapidità nella gestione dello strumento;
  • per le imprese beneficiarie che potranno incassare l’intero contributo subito dopo l’avvenuta realizzazione dell’investimento.

BONUS BEBÈ – comma 362

È confermato il riconoscimento dell’assegno di cui all’art. 1, comma 125, Finanziaria 2015, come modificato dall’art. 1, comma 340, Finanziaria 2020, anche per ogni figlio nato / adottato dall’1.1 al 31.12.2021, fino al compimento del primo anno d’età / primo anno d’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.

Il bonus, erogato mensilmente dall’INPS, è parametrato al valore dell’ISEE, come segue.

ISEE

Bonus bebé

pari o inferiore a € 7.000 annui

€ 1.920

da € 7.001 a € 40.000 annui

€ 1.440

da € 40.001 annui

€   960

 

FONDO SOSTENIBILITÀ PAGAMENTO AFFITTI - commi da 381 a 384

In sede di approvazione è stato riconosciuto per il 2021 un contributo a fondo perduto a favore del locatore di un immobile adibito ad uso abitativo, ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l’abitazione principale del locatario, in caso di riduzione del contratto di locazione.

 

ll contributo in esame è pari al 50% della riduzione del canone entro il limite massimo annuo di € 1.200 per singolo locatore;

Per il riconoscimento del contributo:

  • il locatore comunica, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo;
  • è stato istituito un Fondo con una dotazione pari a € 50 milioni per il 2021.

Un’analoga agevolazione a quella in esame è stata inserita in sede di conversione nel DL n. 137/2020, c.d. “Decreto Ristori” (la nuova disposizione non fa riferimento alla data in essere dei contratti di locazione). È auspicabile un chiarimento in merito alla portata delle due predette disposizioni.

 

FONDO RIMBORSO AFFITTO STUDENTI FUORI SEDE - comma 526 e 527

In sede di approvazione è stato istituito un fondo pari a € 15 milioni per il 2021 finalizzato al riconoscimento di un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede:

  • iscritti a Università statali;
  • appartenenti ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore a € 20.000;
  • che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l’alloggio;
  • residenti in luogo diverso rispetto a quello di ubicazione dell’immobile locato. Le modalit&agra

BONUS EMISSIONI C02 AUTOVETTURE - commi da 651 a 659

L’art. 1, comma 1031, Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019) ha previsto per i soggetti che acquistano, anche in leasing, ed immatricolano in Italia dall’1.3.2019 al 31.12.2021 un veicolo di categoria M1 nuovo con prezzo risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a € 50.000 (IVA esclusa) il riconoscimento:

  • di un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km), a condizione che sia contestualmente rottamato un veicolo della medesima categoria omologato alla classe Euro 0, 1, 2, 3 e 4, così determinato;

CO2 g/km

Contributo

0-20

€ 6.000

21-60

€ 2.500

  • un contributo di entità inferiore parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro, in assenza della rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato Euro alla classe 0, 1, 2, 3 e 4, così determinato.

CO2 g/km

Contributo

0-20

€ 4.000

21-60

€ 1.500

In sede di approvazione:

  • è aumentato a 30 giorni (in luogo dei precedenti 15 giorni) il termine, decorrente dalla consegna del veicolo nuovo, entro il quale il venditore, pena il non riconoscimento del contributo, deve avviare il veicolo usato alla demolizione e provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo Sportello telematico dell’automobilista;
  • con la modifica del comma 1042 e l’introduzione del nuovo comma 1042-bis all’art. 1, Legge n. 145/2018, sono ridefiniti per il 2021 i parametri relativi al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km cui è collegata la misura dell’imposta dovuta da parte dell’acquirente, anche in leasing, di un veicolo categoria M1 nuovo di fabbrica.

Di conseguenza:

  • dall’1.3.2019 al 31.12.2020 l’imposta è così individuata;

CO2 g/km

Imposta

161-175

€ 1.100

176-200

€ 1.600

201-250

€ 2.000

Superiore a 250

€ 2.500

  • dall’1.1.2021 al 31.12.2021 l’ìmposta è così individuata.

CO2 g/km

Imposta

191-210

€ 1.100

211-240

€ 1.600

241-290

€ 2.000

Superiore a 290

€ 2.500


Tale imposta:

  • è richiesta anche in caso di immatricolazione in Italia di un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato;
  • non si applica ai veicoli per uso speciale;
  • è versata tramite mod. F24 dall’acquirente / richiedente l’immatricolazione.

ACQUISTO VEICOLI CON/SENZA ROTTAMAZIONE DALL'1.1 AL 31.12.2021

In sede di approvazione è altresì previsto, a favore dei soggetti che acquistano in Italia dall’1.1 al 31.12.2021 anche in leasing un veicolo nuovo di fabbrica, il riconoscimento:

  • di un contributo per l’acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e immatricolato prima dell’1.1.2011, parametrato al numero di grammi di anidride carbonica emessi per chilometro (CO2 g/km), a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno € 2.000, così determinato;

CO2 g/km

Contributo

0-20

€ 2.000

21-60

€ 2.000

  • di un contributo per l’acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, parametrato al numero di grammi di anidride carbonica emessi per chilometro (CO2 g/km), a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno € 1.000, così determinato.

CO2 g/km

Contributo

0-20

€ 1.000

21-60

€ 1.000

I contributi in esame sono riconosciuti per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica aventi un prezzo inferiore a € 50.000 (IVA esclusa) e sono cumulabili con i contributi di cui al citato comma 1031.

ACQUISTO VEICOLI DALL'1.1 AL 30.06.2021 CON ROTTAMAZIONE

In sede di approvazione è previsto, a favore dei soggetti che acquistano in Italia dall’1.1 al 30.6.2021 un veicolo nuovo di fabbrica, il riconoscimento di un contributo pari a € 1.500 per l’acquisto di un solo veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore a Euro  6, immatricolato prima dell’1.1.2011, con un numero di grammi di anidride carbonica emessi per chilometro (CO2 g/km) compreso tra 61 e 135, a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almento € 2.000.

Il contributo in esame è riconosciuto per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che siano omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione aventi un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a € 40.000 (IVA esclusa).

ACQUISTO VEICOLI COMMERCIALI N1 / AUTOVEICOLI SPECIALI M1

In sede di approvazione è previsto, a favore dei soggetti che acquistano in Italia dall’1.1.2021 al 30.6.2021 veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica / autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, il riconoscimento di un contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, all’alimentazione e all’eventuale rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato in una classe fino a Euro 4, così determinato.

 

Massa totale a terra

Veicoli esclusivamente elettrici

Ibridi / alimentazione alternativa

Altre tipologie di alimentazione

0 - 1,999

 

 

 

Con rottamazione

4.000

2.000

1.200

Senza rottamazione

3.200

1.200

800

2 - 3,299

 

 

 

Con rottamazione

5.600

2.800

2.000

Senza rottamazione

4.800

2.000

1.200

3,3 - 3,5

 

 

 

Con rottamazione

8.000

4.400

3.200

Senza rottamazione

6.400

2.800

2.000


CREDITO D’IMPOSTA ACQUISTO SISTEMI DI FILTRAGGIO ACQUA POTABILE

In sede di approvazione, al fine di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di plastica per acque destinate ad uso potabile, è stato previsto il riconoscimento, dall’1.1.2021 al 31.12.2022, a favore di:

  • persone fisiche;
  • esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo / enti non commerciali compresi gli Enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;

di un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di  sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica E 290 per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.

L’ammontare delle spese non può essere superiore:

  • per le persone fisiche non esercenti attività economica a € 1.000 per ciascuna unità immobiliare;
  • per gli altri soggetti a € 5.000 per ciascun immobile adibito all’attività commerciale / istituzionale. Il credito d’imposta spetta nel limite complessivo di € 5 milioni per il 2021 e 2022.

Le modalità attuative dell’agevolazione in esame sono demandate all’Agenzia delle Entrate.

 

LIQUIDITA’ E FINANZIAMENTI

 

SOSTEGNO LIQUIDITÀ IMPRESE / GARANZIA SACE - commi 206 e da 208 a 212

È confermata la proroga fino al 30.6.2021 (in precedenza 31.12.2020) della concessione da parte di SACE spa, di garanzie a favore di banche / istituzioni finanziarie nazionali e internazionali / altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia colpite dall’emergenza COVID-19 ex art. 1, DL n. 23/2020.

È altresì ampliato l’ambito applicativo dello strumento in esame, prevedendo in particolare che la garanzia da parte di SACE spa può essere rilasciata anche in relazione:

  • a cessioni di crediti, senza garanzia di solvenza prestata dal cedente (c.d. cessioni pro- soluto),  effettuate a banche / intermediari finanziari (in precedenza la garanzia era rilasciata  alle cessioni di crediti con garanzia di solvenza). La nuova disposizione trova applicazione alle garanzie concesse dall’1.1.2021;

Come evidenziato nella citata Relazione illustrativa al dll, l’ampliamento della concessione della garanzia alle cessioni di credito pro-soluto, consente di anticipare e assicurare i flussi monetari relativi alla transazione commerciale adottando un approccio flessibile che si adatta alla dinamica del fatturato, senza gravare il bilancio dell’impresa cedente di ulteriori debiti finanziari;

  • a finanziamenti destinati in quota parte alla rinegoziazione / consolidamento di finanziamenti esistenti. A tal fine è richiesto che il finanziamento preveda l’erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell’importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo e/o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione. La nuova disposizione trova applicazione alle garanzie concesse dall’1.1.2021

In sede di approvazione è stato altresì previsto che, a decorrere dall’1.3 al  30.6.2021,  SACE  spa rilascia le suddette garanzie concesse a titolo gratuito, fino alla copertura del 90% del finanziamento per un importo massimo garantito fino a € 5 milioni tenuto conto dell’ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti da garanzia ex art. 2, comma 100, Legge n. 662/96 a favore delle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno e non riconducibili alle categorie di imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE (definizione microimprese, piccole e medie imprese).

FONDO GARANZIA PMI - commi da 244 a 247

A supporto della liquidità delle piccole e medie imprese è confermata la proroga fino 30.6.2021   (in precedenza 31.12.2020) dell’accesso al Fondo centrale di garanzia PMI di cui all’art. 13, DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità” (Informative SEAC 9.6.2020 n. 169 e 21.10.2020 n. 306).

Fino al 28.2.2021 le garanzie sono concesse, alle condizioni ivi previste, a favore delle medie imprese (ossia, con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499), a titolo gratuito, fino alla copertura del 90% del finanziamento e per un importo massimo pari a € 5 milioni.

La citata Relazione illustrativa al ddl evidenzia che tale norma proroga le disposizioni in materia di garanzie erogate a supporto della liquidità delle PMI ai sensi del citato art. 13 prevedendo al contempo, una graduale riconduzione dell’operatività del Fondo di garanzia per le PMI alla sua ordinaria vocazione, attraverso la progressiva migrazione delle garanzie per finanziamenti concessi in favore delle c.d. “midcap” sullo strumento Garanzia Italia SACE spa di cui all’art. 1, DL n. 23/2020.

PROROGA MORATORIA FINANZIAMENTI PMI - commi da 248 a 254

Al fine di sostenere le attività danneggiate dal COVID-19, l’art. 56, DL n. 18/2020 c.d. “Decreto Cura Italia”, ha riconosciuto, a fronte di un’apposita comunicazione, una serie di misure di sostegno finanziario a favore delle PMI, con sede in Italia, come definite dalla Raccomandazione della Commissione UE n. 2003/361/CE.

In particolare si rammenta che ai sensi del comma 2 del citato art. 56:

  • per le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti al 29.2.2020, o se successivi, al 17.3.2020, gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 31.1.2021;
  • per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale entro il 30.9.2020 i contratti sono prorogati fino al 31.1.2021;
  • per i mutui / altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate / canoni di leasing in scadenza prima del 31.1.2021 è sospeso fino al 31.1.2021. È possibile richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale. Si rammenta che tale misura è stata prorogata fino al 31.3.2021, ad opera dell’art. 77, comma 2, DL n. 104/2020, per le imprese del settore turistico di cui all’art. 61, comma 2, lett. a), l), m) e r), DL n. 18/2020 (ossia, imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio, tour operator, soggetti che gestiscono parchi di divertimento / tematici, guide turistiche).

È confermata la proroga del suddetto termine del 31.1.2021 al 30.6.2021.

Per le imprese che all’1.1.2021 risultano:

  • già ammesse alle misure di sostegno previste dal citato comma 2, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salvo rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 31.1.2021 o, per le imprese del settore turistico di cui al citato all’art. 77, comma 2, entro il 31.3.2021;
  • non ancora ammesse alle misure di sostegno previste dal citato comma 2, possono essere ammesse, presentando apposita comunicazione, entro il 31.1.2021, secondo le medesime condizioni e modalità previste dall’art. 56.

Per le imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno, il termine di 18 mesi per l’avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo art. 56, comma 8, decorre dal 30.6.2021.

RAFFORZAMENTO PMI - commi da 263 e 264

L’art. 26, commi da 8 a 12, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” (Informativa SEAC 24.7.2020, n.219) prevede a favore delle spa, sapa, srl (anche semplificate), società cooperative, società europee di cui al Regolamento (CE) n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003, che presentano specifici requisiti e che hanno deliberato ed “eseguito” dal 20.5 al 31.12.2020 un aumento di capitale (non inferiore a € 250.000), il riconoscimento, a seguito dell’approvazione del bilancio 2020, di un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale. Ora è confermato che:

  • la possibilità di beneficiare del credito d’imposta è estesa agli aumenti di capitale effettuati entro il 30.6.2021. Per gli aumenti effettuati nel periodo 1.1 - 30.6.2021 la soglia massima è incrementata dal 30% al 50% dell’aumento di capitale.

Per effetto di tale estensione temporale, è stato altresì previsto che per gli aumenti effettuati nel primo semestre 2021 si verifica la decadenza dall’agevolazione con il conseguente obbligo di restituzione della stessa, maggiorata degli interessi legali, in caso di distribuzione di riserve prima dell’1.1.2025 (1.1.2024 per gli aumenti effettuati entro il 31.12.2020).

La previsione in esame non riguarda il credito d’imposta disciplinato dai commi da 4  a 7 del citato art. 26, pari al 20% del conferimento in denaro effettuato per l’aumento di capitale dei predetti soggetti, che pertanto spetta esclusivamente qualora l’aumento sia deliberato ed eseguito entro il 31.12.2020;

  • per l’accesso all’agevolazione in esame, oltre alla necessità in capo al soggetto beneficiario di non rientrare al 31.12.2019 nella categoria di impresa in difficoltà ai sensi dei Regolamenti UE, è richiesto che lo stesso non sia sottoposto / ammesso a procedura concorsuale ovvero non sia stata presentata / depositata, l’istanza volta a far dichiarare lo stato di insolvenza, l’avvio di una procedura fallimentare / altra procedura concorsuale.

Il credito spetta anche alle imprese non in difficoltà al 31.12.2019  ammesse successivamente   a tale data al concordato preventivo con continuità aziendale a condizione che il Decreto di omologa sia stato adottato alla data di presentazione della domanda / approvazione del bilancio e che si trovano in una situazione di regolarità contributiva e fiscale all’interno di piani di rientro e rateizzazione.

Restano confermati gli altri requisiti richiesti (ricavi 2019 superiori a € 5 milioni e fino a € 50 milioni, riduzione dei ricavi di marzo e aprile 2020 rispetto ai ricavi di marzo e aprile 2019 non inferiore al 33%, regolarità contributiva, fiscale e con le disposizioni in materia edilizia, urbanistica, del lavoro, ecc.);

  • il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, successivamente all’approvazione del bilancio 2020 ed entro il 30.11.2021.

 

VARIE

 

COMPENSAZIONE TELEMATICA CREDITI / DEBITI COMMERCIALI - commi da 227 a 229

In sede di approvazione, con l’aggiunta del nuovo comma 3-bis all’art. 4, D.Lgs. n. 127/2015 è previsto che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti residenti / stabiliti in Italia una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti / debiti derivanti da transazioni commerciali tra tali soggetti, ad esclusione delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, Legge n. 196/2009, risultanti da fatture elettroniche.

 

La compensazione effettuata mediante la piattaforma telematica produce gli stessi effetti dell’estinzione dell’obbligazione prevista dal Codice civile, fino a concorrenza dello stesso valore, a condizione che per nessuna parte siano in corso procedure concorsuali / ristrutturazione del debito omologate / piani attestati di risanamento iscritti presso il Registro delle Imprese.

Nei confronti del debito originario insoluto è applicabile quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Le modalità operative della nuova disposizione sono demandate ad un apposito Decreto.

IMPOSTA TRASFERIMENTI DENARO ALL’ESTERO (MONEY TRANSFER) - comma 1120

È confermata la soppressione dell’art. 25-novies, DL n. 119/2018 che prevede(va) dall’1.1.2019 l’introduzione di un’imposta sui trasferimenti di denaro, c.d. “Money Transfer”, ad esclusione delle transazioni commerciali, effettuati verso Stati extraUE da parte di istituti di pagamento di cui all’art. 114-decies, D.Lgs. n. 385/93, che offrono il servizio di rimessa di somme di denaro (servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento, nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento).

RINNOVO DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBO GIOCHI (RIES) – POSTICIPO SCADENZA AL 30/04/2021

Con nota del 04/11/2020, prot. n. 392274 dell’AAMS, si comunica che il rinnovo dell’iscrizione all’elenco di cui all’art. 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, per i soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi con vincita in denaro con scadenza 20/01/2021, è stato prorogato eccezionalmente al 30/04/2021.

RINNOVO PLURIENNALE DELLE CONCESSIONI PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE PREVISTO DALL’ART. 181 COMMA 4 BIS DEL DL 34/2020 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 77/2020

Si informa che i comuni hanno dato  avvio al procedimento d’ufficio per il rinnovo delle concessioni di posteggio relative al commercio su aree pubbliche in scadenza al 31/12/2020.

Le concessioni coinvolte sono quelle relative a posteggi inseriti in mercati, fiere e isolati, ivi inclusi quello per lo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendite di quotidiani e periodici e di vendita da parte di produttori agricoli.

Tali concessioni sono rinnovate in favore del soggetto titolare dell’azienda intestataria della concessione a prescindere dalla forma giuridica prescelta, sia che la conduca direttamente sia che l’abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi di onorabilità e professionali, ove richiesti, a norma dell’art. 71 del DLGS 59/2010 o di quelli stabiliti dalle Regioni con proprie leggi.  

INCENTIVI PER GLI IMMOBILI IN VIGORE ALL’01.01.2021

INCENTIVI E IMMOBILI INTERESSATI

PRINCIPALI INTERVENTI

PERCENTUALE DETRAZIONE

TETTO DI SPESA

DURATA

BONUS CASA

Ristrutturazioni edilizie su immobili residenziali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interventi di manutenzione straordinaria ( per le parti comuni degli edifici anche ordinaria), restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, eliminazione di barriere architettoniche, bonifica amianto, interventi per prevenire atti illeciti, risparmio energetico;

interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza con generatori di emergenza a gas di ultima generazione; ecc.

50 %

In 10 quote annuali

96.000 euro per unità immobiliare

31.12.2021

BONUS MOBILI

Acquisto di mobili e grandi elettrodomestici

Acquisto di mobili e di “grandi elettrodomestici” ( es.: frigoriferi e lavastoviglie) di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), per apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione

50%

In 10 quote annuali

16.000 euro

31.12.2021

ECOBONUS

Interventi finalizzati all’efficientamento energetico degli edifici

Interventi di risparmio energetico riguardanti singole unità immobiliari oppure parti comuni degli edifici condominiali di cui articoli 1117 ( condominio) e 1117-bis (supercondominio) del codice civile

Dal 50% al 65%

In 10 quote annuali

Tetti di spesa variabili a seconda dell’intervento

31.12.2021

ECOBONUS PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI

Interventi finalizzati all’efficientamento energetico delle parti comuni degli edifici

Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessano l’involucro dell’edificio (sup.al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio);

interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva (D.M. mise 26.6.2015)

Dal 70% al 75 %

In 10 quote annuali

40.000 euro  per unità immobiliare

31.12.2021

SISMABONUS

Interventi  antisismici su edifici adibiti ad abitazione o ad attività produttive

 

Specifici interventi ricadenti nelle zone sismiche 1,2 e 3

Dal 50% all’85%

in 5 quote annuali

96.000 euro per unità immobiliare

31.12.2021

ECO-SISMABONUS

Interventi combinati su parti comuni degli edifici

Interventi combinati per la riduzione del rischio sismico e per il risparmio energetico sulle parti comuni di edifici ricadenti nelle zone sismiche 1,2 e 3

Dall’80% all’ 85% in 10 quote annuali

136.000 euro per unità immobiliare

31.12.2021

BONUS FACCIATE

Interventi sulla facciata esterna degli edifici

Interventi, anche di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, decreto lavori pubblici n. 1444/1968

90%

in 10 quote annuali

Senza limiti di spesa

31.12.2021

SUPERECOBONUS

Interventi di efficientamento energetico su immobili residenziali, edifici unifamiliari, unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interventi trainanti: isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali, inclinate dell’involucro, interventi di sostituzione impianti di climatizzazione invernale;

coibentazione del tetto (senza limitare al solo locale sottotetto il concetto di superficie disperdente)

Interventi trainati: installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo, connessi alla rete elettrica su edifici;

installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici;

tutti gli altri interventi di efficienza energetica ( ex art 14, D.L. n. 63/2013);
eliminazione barriere architettoniche.

110%

In 5 quote annuali

( 4 quote per la parte di spesa sostenuta nel 2022)

Tetti di spesa variabili a seconda dell’intervento e dell’edificio interessato

30.06.202 (al ricorrere di determinate condizioni 31.12.2022 o, per lacp, 30.06.2023)

SUPERSISMABONUS

Interventi di riduzione rischio sismico

Intervento trainante: interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16, D.L. n. 26/2013

Interventi trainati: realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo, connessi alla rete elettrica su edifici

110%

In 5 quote annuali

( 4 per la parte di spesa sostenuta nel 2022)

Tetti di spesa variabili a seconda dell’intervento

30.06.2022 (al ricorrere di determinate condizioni 31.12.2022 o, per Iacp, 30.06.2023

BONUS VERDE

Interventi relativi alla “sistemazione a verde” di edifici residenziali

Interventi relativi alla “sistemazione a verde”, anche su parti comuni esterne, di aree scoperte private i edifici residenziali;

unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e giardini pensili

36%

In 10 quote annuali

5.000 euro

per unità immobiliare

31.12.2021

BONUS IDRICO

Persone fisiche residenti

 

 

Sostituzione vasi sanitari di ceramica, soffioni doccia ecc. con nuovi apparecchi a scarico ridotto

Una tantum

1.000 euro

31.12.2021

BONUS COLONNINE

Infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici

Infrastrutture di ricarica non accessibili al pubblico dei veicoli alimentati a energia elettrica

50%

In 10 quote annuali

3.000 euro

31.12.2021

BONUS VEICOLI ELETTRICI

Acquisto veicoli elettrici

Contributo pari al 40 %

Isee inferiore a 30.000 euro

31/12/2021

 

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