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IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI PRODUTTIVITÀ - comma 385
È confermata per il 2025, 2026 e 2027 la riduzione dal 10% al 5% dell’imposta sostitutiva applicabile, ai sensi dell’art. 1, comma 182, Legge n. 208/2015 (Finanziaria 2016), salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività / redditività / qualità / efficienza / innovazione, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, nel limite di € 3.000 (€ 4.000 se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro con riferimento alle somme erogate in forza di contratti di secondo livello sottoscritti fino al 24.4.2017).
Tale previsione riguarda i titolari di reddito di lavoro dipendente del settore privato non superiore, nell’anno precedente quello di percezione, a € 80.000.
DETASSAZIONE MANCE SETTORE RICETTIVO / RISTORAZIONE - comma da 520
Come previsto dall’art. 1, comma 58, Legge n. 197/2022, Finanziaria 2023, le “somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici”, ossia le c.d. “mance”, delle strutture ricettive / esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5, Legge n. 287/91:
- costituiscono redditi di lavoro dipendente;
- sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva pari al 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro, applicata dal sostituto d’imposta. In sede di approvazione il predetto limite è stato aumentato al 30%;
- sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali / assistenziali e dei premi INAIL e non sono computate ai fini del calcolo del TFR;
- concorrono alla formazione del reddito rilevante per il riconoscimento di deduzioni / detrazioni /benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, quando è richiesto un determinato requisito reddituale.
Le predette disposizioni sono applicabili soltanto nel settore privato e ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a € 50.000. In sede di approvazione tale soglia è stata aumentata a € 75.000.
NOVITÀ WELFARE AZIENDALE - commi da 386 a 391
Nell’ambito delle misure fiscali relative al welfare aziendale sono confermate le seguenti novità.
AGEVOLAZIONE NEO ASSUNTI
Ai neo assunti a tempo indeterminato dall’1.1 al 31.12.2025:
- titolari nell’anno precedente di un reddito di lavoro dipendente non superiore € 35.000;
- che trasferiscono la residenza oltre un raggio di 100 Km, calcolato tra il precedente luogo di residenza e la nuova sede di lavoro; il datore di lavoro può erogare / rimborsare somme per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dal dipendente che non concorrono a formare il reddito del lavoratore stesso.
La non tassazione di tali somme trova applicazione:
- nel limite massimo di € 5.000 annui;
- per i primi 2 anni dall’assunzione;
- solo ai fini fiscali e non ai fini contributivi / ISEE / per l'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.
Per fruire di tale beneficio, il dipendente è tenuto a fornire al datore di lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il luogo di residenza nei 6 mesi precedenti l’assunzione.
LIMITE FRINGE BENEFIT NON TASSATI
Analogamente agli anni scorsi, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3, TUIR, in base al quale non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti / servizi prestati di importo non superiore a € 258,23 nel periodo d’imposta, è confermato che per il 2025, 2026 e 2027 non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di € 1.000:
- il valore dei beni ceduti / servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
- le somme erogate / rimborsate agli stessi lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica / gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi passivi del mutuo relativo alla prima casa.
Il predetto limite è aumentato a € 2.000 per i dipendenti con figli a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti / adottivi / affiliati / affidati previa apposita dichiarazione da rilasciare al datore di lavoro, con indicazione del codice fiscale dei figli.
PROROGA MAXI DEDUZIONE NUOVI DIPENDENTI - commi 399 e 400
È confermata la proroga, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 e per i 2 successivi (in generale, per il 2025, 2026 e 2027), della maggiorazione del 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale, prevista a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato, limitatamente al 2024, dall’art. 4, D.Lgs. n. 216/2023.
In particolare la maxi deduzione spetta anche per gli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d’imposta rispetto al corrispondente periodo d’imposta precedente. È inoltre stabilito che, ai fini della determinazione dell’acconto dovuto:
- per il 2026, 2027 e 2028 si assume, quale imposta del periodo precedente (metodo storico), quella che si sarebbe determinata non applicando la maxi deduzione;
- per il 2025, 2026 e 2027 non si tiene conto della maxi deduzione.