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Comunicazione

FATTURA ELETTRONICA DAL 1° LUGLIO: LE NOVITA' DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

FATTURAZIONE ELETTRONICA:

LE NOVITA’ DAL 1 LUGLIO!

Terminato il periodo transitorio al 30 giugno per l’anno d’imposta 2019, dal 1 luglio 2019 entrerà a pieno regime l’invio della fattura elettronica.

Recentemente l’Agenzia Entrate ha fornito una serie di chiarimenti riguardanti la fatturazione elettronica. Di particolare interesse risultano i nuovi chiarimenti riguardanti la data da indicare in fattura a decorrere dall’1.7.2019 ed i conseguenti riflessi sull’annotazione nel registro delle fatture emesse.

DATA DI EMISSIONE FATTURA E DATA DELL’OPERAZIONE DALL’1.7.2019

La fattura immediata può essere emessa entro 10 GIORNI dalla data di effettuazione dell’operazione (anziché entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell’operazione).

Nel caso in cui la data di effettuazione dell’operazione non coincida con la data di emissione della fattura, quest’ultima deve riportare sia la data di effettuazione dell’operazione che la data di emissione.

A tal fine l’Agenzia chiarisce che:

  • Il citato maggior lasso di tempo entro il quale va emessa la fattura immediata rispetto al momento di effettuazione dell’operazione ai sensi dell’art. 6 DPRn.633/72 riguarda tutte le fatture (non solo quelle elettroniche);

Considerato che il Sdl “attesta inequivocabilmente e trasversalmente ( all’emittente, al ricevente e all’Amministrazione finanziaria) la data ( e l’orario) di avvenuta “trasmissione”, è possibile assumere che la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati generali” del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione. 

In altre parole, quindi, per la fattura elettronica tramite Sdl:

•          il sistema attesta la data di emissione della fattura;

•          nel campo “Data” della fattura va indicata la data di effettuazione dell’operazione.

A titolo esemplificativo, l’Agenzia propone le seguenti casistiche.

ESEMPIO 1

Per una cessione effettuata il 28.9.2019, la fattura immediata:

  • può essere emessa (ossia generata ed inviata al SdI) il medesimo giorno. In tal caso la data di effettuazione dell’operazione e di emissione della fattura coincidono e nel campo “Data” del file fattura il soggetto che emette il documento indica “28.9.2019”;
  • può essere generata il giorno dell’effettuazione dell’operazione ed inviata al SdI nei 10 giorni successivi (ad esempio, l’8.10.2019).                                                                                                                                                                                                                                    A titolo esemplificativo:
        

- dal Sistema risulterà che l’emissione (trasmissione al SdI) della fattura elettronica

è avvenuta l’8.10.2019;

- nel campo “Data” del file fattura va indicato “28.9.2019”, ossia la data di

effettuazione dell’operazione;

  • può essere generata ed inviata al SdI in uno dei 10 giorni intercorrenti tra il 28.9 e l’8.10.2019.

Anche in tal caso, il Sistema attesterà la data di emissione (trasmissione al SdI) della fattura e nel campo “Data” va indicato “28.9.2019”, ossia la data di effettuazione dell’operazione;

Nel caso in cui la fattura è emessa:

· in formato cartaceo;

· in formato elettronico tramite canali diversi da SdI;

  ferma restando la possibilità di emettere la fattura immediata entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione, l’Agenzia precisa che il documento dovrà riportare, se diverse, sia la data di effettuazione dell’operazione che la data di emissione del documento.

FATTURA DIFFERITA

L’Agenzia precisa che l’introduzione della possibilità di emettere la fattura immediata entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione sopra illustrata non fa venir meno e non modifica quanto disposto dall’art. 21, comma 4, DPR n. 366/72 che disciplina, in particolare, l’emissione della c.d. “fattura differita”.

Resta quindi fermo che, per le cessioni / prestazioni effettuate nello stesso mese al medesimo acquirente / committente, documentate da un ddt o da altro documento analogo, è possibile emettere la fattura (differita) entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione, indicando gli estremi del ddt o del documento analogo da cui è desumibile il dettaglio delle 

Ai fini della compilazione della fattura differita, con particolare riferimento all’indicazione della data, va evidenziato che l’Agenzia specifica che:

“laddove la norma già contempli l’obbligo di un riferimento certo al momento di effettuazione dell’operazione – come nei casi di cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta dal documento commerciale … ovvero da un documento di trasporto o da altro idoneo … – sia possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, quella dell’ultima operazione”.

Esempio 2

Un soggetto ha effettuato 3 cessioni, documentate da ddt, il 2, il 10 e il 28.9.2019.

La fattura elettronica tramite SdI può essere emessa entro il 15.10.2019, indicando nel campo “Data” del file fattura la data dell’ultima operazione, ossia 28.9.2019.

Anche in tal caso, quindi, si considera che la data di emissione (trasmissione al SdI) della fattura è attestata dal Sistema e che pertanto il campo “Data” può essere utilizzato per indicare il momento di effettuazione dell’operazione, che rappresenta l’informazione in base alla quale si determina il mese / trimestre di liquidazione dell’IVA a debito esposta in fattura.

APPROFONDIMENTI COMPLETI IN DOWNLOAD 

 

 

 

 

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