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Comunicazione

DECRETO “SOSTEGNI” (D.L. N. 41/2021) - LE NOVITÀ IN VIGORE DAL 23 MARZO 2021

 

Lo scorso 23 marzo è entrato in vigore il tanto atteso Decreto “Sostegni” (D.L. n. 41/2021); si tratta, come precisato dal premier Mario Draghi nella conferenza stampa di venerdì u.s., di un provvedimento complesso che, tuttavia, risulta essere una risposta ancora “parziale” alle esigenze del Paese, anticipando, dunque, l’ipotesi di ulteriori stanziamenti.

Il provvedimento, ancora una volta di largo respiro e con incidenza sui diversi settori toccati dalla pandemia sanitaria, oltre che su alcune delle misure previste dai provvedimenti emergenziali precedenti, risulta strutturato sulle seguenti linee di intervento:

  • Titolo I: Sostegno alle imprese e all’economia (artt. 1 - 6);
  • Titolo II: Disposizioni in materia di Lavoro (artt. 7- 19);
  • Titolo III: Misure in materia di Salute e Sicurezza (artt. 20 – 22);
  • Titolo IV: Enti Territoriali (artt. 23- 30);
  • Titolo V: Altre disposizioni urgenti (artt. 31 – 43).

Si riportano di seguito le principali misure in materia fiscale e di lavoro, sottolineando che risultano apprezzabili una serie di interventi che hanno accolto anche le istanze patrocinate in questi mesi dalla nostra Confederazione.

LE PRINCIPALI NOVITA’ IN MATERIA FISCALE

 

  • Contributo a fondo perduto

È previsto un contributo a fondo perduto per le imprese con fatturato non superiore a 10 milioni di euro, a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 risulti inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.

Il contributo è pari a una percentuale sulla differenza di fatturato:

  1. 60% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100 mila euro;
  2. 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100 mila euro e fino a 400 mila euro;
  3. 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro;
  4. 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  5. 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media di cui sopra, rilevano i  mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

Per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020, il contributo non potrà essere comunque superiore a 150 mila euro, né inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per le persone giuridiche.

Le imprese potranno scegliere tra l’accreditamento diretto nel conto corrente indicato nell’istanza e il riconoscimento sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare in compensazione.

Dovrà essere presentata un’istanza all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, entro 60 giorni dall’avvio della procedura telematica, che sarà disponibile dal 30 marzo fino al 28 maggio.

 

  • Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione e annullamento dei carichi

La norma prevede diversi interventi in materia fiscale:

  • Sospensione dei termini di versamento e proroga del “rottamazione ter” e del “saldo e stralcio”

La disposizione interviene sull’art. 68 del D.L. n. 18/2020, c.d. “Cura Italia”, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020, prorogando dal 28 febbraio 2021 al 30 aprile 2021 la data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento e da atti di accertamento esecutivo, ingiunzioni e altri atti esecutivi emessi dagli enti locali per le entrate tributarie e patrimoniali.

 

Inoltre, viene prevista una nuova proroga dei termini relativi al “rottamazione ter” e del “saldo e stralcio”.

In particolare, viene chiarito che non si determina l’inefficacia di tali definizioni, qualora il versamento delle relative rate scadute nell’anno 2020 e di quelle scadenti (o scadute) il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021, venga effettuato integralmente alle seguenti scadenze:

  • entro il 31 luglio 2021, per quanto riguarda le rate del 2020 scadute il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020;
  • entro il 30 novembre 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza (o scadute) il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.
  • Annullamento e sospensione dei debiti d’importo residuo fino a 5.000 euro iscritti a ruolo tra il 2000  e   il  2010.

Annullamento di tutti i debiti di importo residuo, alla data del 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, a condizione che il beneficiario sia persona fisica o giuridica che, rispettivamente, nell’anno d’imposta 2019 e nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, abbia percepito un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

È invece sospesa, fino alla data che sarà individuata con Decreto del MEF (da adottare entro il 22 aprile 2021), la riscossione e i relativi termini di prescrizione di tutti i debiti di importo residuo, alla data del 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

 

  • Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connesso all’emergenza COVID-19

Tra i vari interventi si segnalano:

  • la possibilità di definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative agli anni 2017 e 2018, per i soggetti con partita IVA che abbiano subito una riduzione del volume d’affari 2020, rispetto al 2019, maggiore del 30%;
  • la proroga al 31 marzo 2021 dei termini relativi alla consegna da parte dei sostituti delle certificazioni uniche;
  • il differimento al 10 maggio 2021 del termine entro cui l’Agenzia mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione precompilata.

 

  • Riduzione della tariffa del Canone speciale RAI

La disposizione prevede per l’anno 2021, una riduzione pari al 30% del canone speciale Rai (di cui al Regio Decreto n. 246/1938), in favore delle strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo e di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico.

In favore dei soggetti interessati che abbiano già provveduto al pagamento del canone anteriormente al 23 marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate riconoscerà un credito d’imposta pari al 30% della somma eventualmente versata.

 

LE PRINCIPALI NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO 

 

  • Nuove misure in materia di trattamenti di integrazione salariale e blocco dei licenziamenti

Vengono ulteriormente prorogati gli interventi di integrazione salariale in relazione a sospensioni o riduzioni di attività con causale Covid-19; in particolare è previsto:

- il trattamento di integrazione salariale CIGO per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021;

- l’Assegno Ordinario FIS e la CIGD per una durata massima di 28 settimane che devono essere collocate tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.

L’accesso ai predetti trattamenti è consentito senza applicazione di alcun contributo addizionale e per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto in commento; la corresponsione degli stessi può avvenire sia con modalità di pagamento diretto da parte dell’Inps sia con pagamento anticipato da parte del datore.

La norma conferma il blocco generalizzato dei licenziamenti economici individuali e collettivi fino al 30 giugno 2021.

Tuttavia, in caso di ricorso ai trattamenti di CIGD o di Assegno Ordinario FIS, dal 1° luglio e fino al 31 ottobre 2021, il divieto di licenziamento si prolunga per l’intero periodo di possibile fruizione dei predetti trattamenti.

 

  • Misure a sostegno dei lavoratori in condizioni di fragilità

Viene prorogata al 30 giugno 2021 l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio dei lavoratori fragili al ricovero ospedaliero laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, con esclusione dei predetti periodi di assenza dal periodo di comporto.

È prorogata, altresì, la possibilità, per i lavoratori fragili, di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile fino al 30 giugno 2021, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Le predette disposizioni trovano applicazione anche per il periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore decreto in commento al fine di non creare un vuoto normativo in considerazione del fatto che la Legge di Bilancio 2021 aveva esteso la disciplina normativa di tutela dei lavoratori fragili unicamente fino al 28 febbraio 2021.

 

  • Disposizioni in materia di NASpI

Dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2021 l’indennità di disoccupazione NASpI è riconosciuta anche in assenza del requisito dei 30 giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi precedenti il periodo di disoccupazione.

 

  • Disposizioni in materia di proroga o rinnovo dei contratti a termine

Vengono ulteriormente prorogate le deroghe in materia di contratti a termine già previste dai precedenti interventi normativi legati all’emergenza sanitaria.

Fino al 31 dicembre 2021 è, pertanto, possibile rinnovare o prorogare - per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta - i contratti a termine in assenza di causali, fermo restando il limite di durata massima di 24 mesi.

Un grande elemento di novità si rileva, in particolare, nella successiva specifica operata dalla norma, secondo la quale, per l’applicazione del nuovo regime a casuale, «non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti»; ciò sembrerebbe, dalle prime interpretazioni, rimettere di fatto tutti i datori di lavoro e gli utilizzatori in condizione di accedere al regime derogatorio, anche se già fruito nei mesi passati. Sul punto, tuttavia, è prudenziale attendere chiarimenti.

 

Si coglie l’occasione per ricordare anche le previsioni in materia di lavoro introdotte dal D.L. n. 30/2021 dello scorso 13 marzo, ovvero quelle concernenti smart working e congedi parentali Covid; in particolare è prevista:

  • La possibilità per i genitori di ragazzi fino a 16 anni di età di richiedere, per tutto il periodo di sospensione dell’attività didattica o per il periodo di quarantena dei figli e fino al 30 giugno 2021, lo svolgimento della prestazione in modalità agile;
  • nelle situazioni di cui sopra e qualora la prestazione non possa essere svolta in modalità agile, la possibilità per i genitori di ragazzi under 14 di astenersi dal lavoro con fruizione del congedo parentale Covid retribuito dall’Inps al 50%. Il congedo spetta anche ai genitori di figli con disabilità grave iscritti a scuole di ogni ordine e grado o a centri assistenziali diurni con attività in presenza sospesa. I genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, invece, hanno anch’essi il diritto di astensione dal lavoro, ma senza alcuna retribuzione.

 

La scrivente, al fine di agevolare il più possibile i propri Associati che non vi provvedessero direttamente, ha predisposto un apposito servizio che comprende:

-          Verifica dei requisiti;

-          Compilazione e invio della domanda all’Agenzia Entrate.

 

 

Restiamo come sempre a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento e/o informazione.

 

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