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Comunicazione

COS'È E COME FUNZIONA IL BONUS EDICOLE 2019

Il bonus edicole 2019, o tax credit per le edicole è stato introdotto con la legge di bilancio 2019 (art. 1, commi 806-809 legge n. 145/2018) per gli anni 2019-2020.

COS'È IL BONUS EDICOLE 2019

Si tratta di un credito di imposta spettante (per il biennio 2019-2020) agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici. Il bonus è esteso anche agli esercizi che, anche se non esclusivamente dedicati alla vendita di giornali, rappresentano l'unico punto vendita al dettaglio di tali prodotti nel comune di riferimento (come, ad esempio, i bar nelle aree di servizio, nelle stazioni ferroviarie, le rivendite di generi di monopolio, ecc.).Al fine di stabilire i criteri le disposizioni applicative del credito, è stato approvato dal consiglio dei Ministro il  DPCM del 31 maggio 2019.

A CHI È DESTINATO

  • punti vendita esclusivi, ossia esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
  • punti vendita non esclusivi, ossia esercenti attività commerciali di vendita di merci abilitati alla vendita di quotidiani o periodici alle condizioni stabilite dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, a condizione che la predetta attività commerciale rappresenti l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento.

Sono ammessi al beneficio i soggetti con:

  • sede legale in uno Stato dell’unione europea o nello Spazio economico europeo
  • residenza fiscale in Italia ovvero stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici
  • indicazione nel registro imprese dei codici di attività ATECO indicati nel DPCM 31 maggio 2019

CALCOLO DEL CREDITO

Il credito di imposta è parametrato agli importi pagati dal titolare del singolo punto vendita per i locali in cui si esercita la vendita, nell’anno precedente a quello della domanda di accesso al credito d’imposta, con riferimento alle seguenti voci:

  • imposta municipale unica (IMU);
  • tassa per i servizi indivisibili (TASI);
  • canone per l’occupazione di suolo pubblico (COSAP);
  • tassa sui rifiuti (TARI);
  • spese per locazione, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), a condizione che l’esercente operi come unico punto vendita esclusivo nel territorio comunale.

Per i punti vendita non esclusivi il credito – parametrato alle stesse voci di cui sopra – è altresì commisurato al rapporto tra i ricavi provenienti dalla vendita di giornali, riviste e periodici al lordo di quanto dovuto ai fornitori e i ricavi complessivi

Il credito è riconosciuto nella misura massima di 2.000 euro per ciascun esercente, nel rispetto dei limiti di cui al Regolamento UE sugli aiuti di stato de minimis (n. 1407/2013).

RICONOSCIMENTO DEL CREDITO

L’elenco dei soggetti con il relativo importo di credito spettante sarà pubblicato sul sito entro il 31 dicembre di ciascuno dei due anni cui si riferisce il beneficio.

UTILIZZO DEL CREDITO

Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari.

COME E QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

Gli esercenti che intendono accedere al beneficio possono presentare domanda al Dipartimento tra il 1° settembre ed il 30 settembre di ciascuno dei due anni cui si riferisce il credito d’imposta per via telematica, utilizzando un’apposita procedura che sarà disponibile sul portale www.impresainungiorno.gov.it

I NOSTRI UFFICI SONO A DISPOSIZIONE PER AIUTRAVI NELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

 

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