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Organi associativi: disposizioni generali

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 21

COMPOSIZIONE

1. I componenti elettivi degli organi associativi collegiali e monocratici con funzioni di governo possono essrere imprenditorii, professionisti, lavoratori autonomi, ovvero, con deleghe operative, collaboratori familiari degli stessi che prestino la loro collaborazione da almeno due anni, che aderiscono all'Associazione, nonchè legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società ovvero, con deleghe operative soci o associati in partecipazione alla stessa, che aderiscono all'Associazione ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto, purchè non promosse, costituite o partecipate dall'Associazione o dall'Unione e che siano in regola con il pagamento dei contributi associativi in corso e/o pregressi, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso l'Associazione.

2. Non possono ricoprire cariche associative coloro che siano resi responsabili di violazione del presente Statuto, di quello dell'Unione e di quello Confederale, del Codice Eticoo, di Regolamenti o di Deliberati dagli Organi dell'Associazione, dell'Unione e della Confederazione. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condi

3. E' ammessa la rieliggibilità dei componenti, salvo quanto disposto all'art. 25 per il Presidente.

4. Le cariche sociali ricoperte dagli associati sono a titolo gratuito. I componenti del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza sono coperti da assicurazione in itinere per infortunio causante morte o invalidità permanente.

ART. 22

INCOMPATIBILITA'

1. La carica du Presidente, Vice Presidente Vicario, membro del Consiglio DIrettivo e del Comitato di Presidenza è incopatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo a livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica siano collegati ai partiti politici.

2. La disposizione di cui al primo comma di questo articolo si applica anche al Direttore.

3. L'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la cairca di componente di un Organo associativo, ai sensi del comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.

4. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute all'Associazione.

ART. 23

RISPETTO DEI REQUISITI

1. La mancanza o la perdita dei requisiti previsti agli articoli 21 e 22 in capo ai componenti degli organi associativi, collegiali o monocratici comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.

2. La decadenza è dichiarata con delibera dell'organo associativo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile; a tale riunione il componente decaduto può assistere senza diritto di voto. La decadenza della carica di organo monocratico è dichiarata dall'organo associativo che lo ha eletto o nominato. Spetta al Consiglio Direttivo verificare che i candidati alla carica di consigliere abbiano i requisiti di cui agli articoli 21 e 22 e deliberare, nel caso in cui ne venga ravvisata la mancanza, l'esclusione della candidatura dell'interessato; l'interessato escluso potrà proporre ricorso al Collegio dei Probiviri; si applica in tal caso, in quanto compatibile, la disposizione di cui al successivo comma 3.

3. La delibera di decadenza è comunicata a mezzo lettera raccomandata al componente decaduto entro 10 giorni dalla sua adozione. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibbera, il componente decaduto può proporre ricorso al Collegio dei Probiviri. La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. Il ricorso ha effetto sospensivo dell'efficacia della delibera di decadenza.

 

ART.24

DURATA

1 .Tutte le cariche elettive hanno durata quinquennale.

2. Vengono comunque considerate come ricoperte per l'intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla meta del mandato

 

ART.25

RIELIGGIBILITA DEL PRESIDENTE

Il Presidente puo essere rieletto una volta sola consecutivamente

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