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Codice Etico

CODICE ETICO CONFCOMMERCIO

Premesse

1. La "Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del

Lavoro Autonomo", denominata in breve "Confcommercio-Imprese per l'Italia" o anche

"Confederazione", concorre a promuovere il processo di sviluppo dell'economia italiana e

di crescita civile del Paese.

2. Tutte le componenti del sistema confederale, ossia:

o i diversi livelli del sistema;

o i dirigenti associativi;

o i dirigenti di struttura, i dipendenti e i collaboratori;

o le imprese, gli imprenditori, i professionisti e i lavoratori autonomi che, ai sensi

dell'art. 9 dello Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", sono titolari del

rapporto associativo;

o i rappresentanti del sistema presso enti ed organismi esterni;

sono coinvolte nel perseguimento di tale obiettivo e sono chiamate a tenere comportamenti

eticamente corretti, oltre che non in contrasto con leggi, regolamenti e fonti del diritto

cogenti nazionali, comunitarie ed internazionali, in linea con i principi, i valori ispiratori e

gli scopi della Confederazione elencati nello Statuto di "Confcommercio-Imprese per

l'Italia", di cui il presente Codice Etico costituisce parte integrante.

3. A tal fine, tutti i livelli del sistema confederale, ossia:

o "Confcommercio-Imprese per l'Italia";

o "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Unioni Regionali;

o "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni Provinciali;

o "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Federazioni di Settore Nazionali;

o "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni di Categoria Nazionali di cui

all'art. 13, comma 3, dello Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia";

nonché gli organismi associativi costituiti ai diversi livelli, sono tenuti ad adoperarsi

affinché le disposizioni contenute nel presente Codice Etico siano rispettate ed attuate

compiutamente, tanto al proprio interno, quanto presso gli enti e le società di loro diretta

emanazione o sotto il loro diretto controllo.

4. Le "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Unioni Regionali, le "Confcommercio-Imprese

per l'Italia"-Associazioni Provinciali, le "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Federazioni

di Settore Nazionali e le "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni di Categoria

Nazionali sono altresì tenute ad adoperarsi affinché i rispettivi Statuti siano adeguati nei

termini di cui allo Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia e mantenuti conformi,

nello spirito e nella lettera, a quanto disposto nel medesimo Statuto.

5. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Codice Etico.

Art.1 - Doveri generali

Tutte le componenti del sistema confederale sono tenute:

1. ad adottare modelli di comportamento ispirati all'integrità morale, deontologica e

professionale;

2. ad agire con spirito di giudizio libero da condizionamenti esterni e fondato sul rispetto delle

leggi dello Stato, sui valori e sulle norme della Confederazione e sui suoi obiettivi di

crescita e di sviluppo nell'interesse del progresso civile, sociale ed economico del Paese e

della collettività;

3. a rimuovere gli ostacoli che impediscono la più ampia ed effettiva partecipazione delle

donne e dei giovani imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi alla vita associativa;

4. ad interpretare il proprio ruolo con eticità, spirito di servizio e nel rispetto delle prerogative e

dei doveri ad esso connessi.

Art. 2 - Doveri dei livelli del sistema confederale

1. Nei rapporti fra loro, tutti i livelli del sistema confederale, per il tramite dei rispettivi Organi,

si impegnano a tenere comportamenti tendenti alla massima collaborazione e, in particolare,

ispirati ai seguenti principi:

o lealtà;

o reciproco rispetto;

o trasparenza, in particolare nelle diffusione e scambio delle informazioni;

o correttezza, in particolare nella gestione delle candidature sotto il profilo

dell'elettorato sia attivo che passivo;

o onestà e rigore nella gestione delle risorse economiche e umane.

2. Nei rapporti con le imprese, gli imprenditori, i professionisti e i lavoratori autonomi che, ai

sensi dell'art. 9 dello Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", sono titolari del

rapporto associativo, tutti i livelli del sistema confederale, per il tramite dei rispettivi Organi,

sono tenuti:

o a fornire una guida morale, volta ad indirizzarli verso comportamenti eticamente

corretti, sia nei confronti dei consumatori che nei rapporti reciproci;

o a tutelare e sviluppare l'immagine e la reputazione degli stessi, quali soggetti che

contribuiscono al miglioramento del sistema-Paese;

o a promuovere azioni dirette a perseguire eventuali comportamenti devianti tenuti dai

soggetti di cui sopra.

3. Nei rapporti con soggetti terzi, quali Istituzioni, Pubblica Amministrazione, Enti,

Associazioni, Organizzazioni politiche e sindacali, tutti i livelli del sistema confederale, per

il tramite dei rispettivi Organi, sono tenuti al rispetto dei fondamentali principi di

correttezza, trasparenza, imparzialità ed indipendenza.

Art. 3 - Principi di governance del sistema confederale

1. Ad ogni livello del sistema confederale, la governance si attua mediante un equilibrio

puntuale e rispettoso dei poteri e delle funzioni che gli Statuti assegnano a ciascun Organo e

ruolo.

2. Per l'importanza dei poteri e delle funzioni loro assegnate, al Presidente e al Direttore o

Segretario Generale di ogni livello del sistema confederale si richiede non solo di rispettare

la legge, le norme statutarie e regolamentari ed il Codice Etico in generale, ma anche di

assolvere agli specifici doveri elencati ai successivi artt. 5 e 6, al fine dello sviluppo

armonico dell'intero sistema.

Art. 4 - Doveri dei dirigenti associativi

1. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei

candidati dei quali sia stata verificata l'adesione ai principi ed ai valori propri della

Confederazione e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche

associative, a qualunque livello del sistema confederale, non devono aver subito condanne

per reati dolosi contro la pubblica fede, il patrimonio, lo Stato o l'Unione Europea, né avere

processi penali in corso per tali reati, né sentenze dichiarative di fallimento. Resta salva, in

ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale e dell'art. 445, comma 2, del Codice

di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a

fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie.

2. Ad ogni livello del sistema confederale, coloro che risultano eletti o nominati componenti

degli Organi associativi si impegnano:

o ad assumere gli incarichi per spirito di servizio verso gli associati, l'Associazione di

appartenenza, la Confederazione e la società, senza avvalersene per acquisire

vantaggi personali;

o a permettere che siano resi pubblici gli eventuali corrispettivi economici derivanti da

gettoni di presenza, indennità, emolumenti e rimborsi percepiti per l'incarico ricevuto

;

o ad agire secondo rigidi principi di correttezza, integrità, moralità, lealtà, imparzialità,

responsabilità, rispetto delle procedure democratiche e del pluralismo delle idee e

degli interessi;

o a comportarsi con la massima autonomia ed indipendenza, prescindendo dalle

proprie convinzioni politiche ed appartenenze territoriali o settoriali, in nome degli

interessi più ampi degli associati, della Associazione di appartenenza e della

Confederazione;

o ad applicare le direttive ed i deliberati degli Organi di appartenenza e della

Confederazione, esprimendo il proprio eventuale disaccordo solo nelle sedi e

secondo le procedure statutariamente stabilite, promuovendo la ricerca dell'unità di

intenti e della coesione all'interno della Associazione di appartenenza, della

Confederazione e verso l'esterno;

o a fornire al legislatore, alla Pubblica Amministrazione e ad ogni altra Istituzione

interessata informazioni corrette e puntuali ;

o a fare uso riservato delle informazioni acquisite in ragione del proprio incarico;

o a proporre all'Organo di cui fanno parte idee, progetti ed iniziative conformi alla

legge e non suscettibili di procurare vantaggi o privilegi indebiti a se stessi o a terzi;

o a comunicare tempestivamente all'Organo di cui fanno parte qualunque situazione

che li possa porre in conflitto di interessi con l'Associazione di appartenenza o con la

Confederazione;

o a segnalare all'Organo di cui fanno parte qualunque fatto o atto che possa recare

danno o pregiudizio alla Associazione di appartenenza, alla Confederazione ed a

qualunque altro livello del sistema confederale;

3. a rimettere il proprio mandato qualora, per qualunque motivo personale, professionale o

legato all'attività associativa, la propria permanenza in carica possa procurare un danno,

anche soltanto di immagine, alla Associazione di appartenenza, alla Confederazione e agli

associati;

o a non partecipare, nell'esercizio della propria attività professionale, a procedure di

gara, appalti o lavori in genere commissionati dalla Associazione di appartenenza,

dalla Confederazione e da qualunque altro livello del sistema confederale, se non in

assenza di fini di lucro;

o a non assumere incarichi direttivi analoghi in altre associazioni o enti concorrenti o

con interessi confliggenti con quelli della Confederazione.

Art. 5 - Doveri del Presidente

1. Il Presidente, ad ogni livello del sistema confederale, ha la rappresentanza politicoistituzionale

dell'Associazione e quindi svolge le fondamentali funzioni di guida,

orientamento strategico, impulso e vigilanza sul buon andamento dell'Associazione stessa.

2. Pertanto, il Presidente:

o opera con equilibrio e garantisce il democratico confronto delle opinioni;

o ha rispetto degli altri, agisce con senso di equità e coerenza;

o contribuisce a valorizzare l'Associazione e l'intero sistema, anche attraverso la

responsabilizzazione dei singoli e del gruppo;

o promuove la cultura del valore e crea un clima di appartenenza e partecipazione al

sistema;

o si propone agli associati come esempio, consapevole che i propri comportamenti

rappresentano modello di riferimento per gli altri;

o sviluppa un dialogo continuo e costruttivo con il Direttore, favorendo un processo di

reciprocità per la determinazione delle linee orientative e la loro applicazione

coerente;

o promuove la valorizzazione delle risorse umane, consapevole che rappresentano il

vero patrimonio per lo sviluppo dell'Associazione e dell'intero sistema;

o garantisce che l'autorità sia gestita per produrre valore nell'Associazione, nell'intero

sistema e nelle persone;

o garantisce trasparenza e completezza dell'informazione;

o sostiene un forte legame tra individui ed organizzazione, basato su lealtà e fiducia,

facendosi carico dello sviluppo dell'Associazione e dell'intero sistema attraverso un

forte investimento personale cognitivo, emotivo, relazionale.

Art. 6 - Doveri del Direttore o Segretario Generale

1. Il Direttore o Segretario Generale traduce concretamente gli orientamenti strategici definiti

dal Presidente e dagli altri Organi collaborando con essi, assicura la qualità del servizio e

delle relazioni, tutela l'immagine della struttura e garantisce la soddisfazione dei diversi

interlocutori.

2. Pertanto, il Direttore o Segretario Generale:

o tramite il dialogo con il Presidente e gli altri Organi contribuisce in maniera

determinante alla applicazione delle strategie confederali;

o sviluppa scelte di continuo miglioramento delle soluzioni organizzative, di

anticipazione della domanda degli associati e di interpretazione dei bisogni e delle

opportunità;

o favorisce la velocizzazione della risposta e la realizzazione di soluzioni efficaci e

innovative, così come la diffusione del know-how e la valorizzazione e lo sviluppo

competitivo delle risorse;

o considera fondamentale la centralità dell'associato e lo sviluppo del suo benessere;

o ha come valori personali, oltre allo spirito di servizio, la fedeltà e la riservatezza.

Art. 7 - Doveri dei dirigenti di struttura, dei dipendenti e dei collaboratori

1. A tutti i livelli del sistema confederale, nonché presso gli organismi associativi costituiti ai

diversi livelli e gli enti e le società di loro diretta emanazione o sotto il loro diretto controllo,

i dirigenti di struttura, i dipendenti e i collaboratori, quale che sia il loro inquadramento e la

natura del rapporto lavorativo, sono tenuti:

o a rispettare con lealtà e correttezza tutte le decisioni e le norme di carattere

organizzativo, gestionale e disciplinare emanate dagli organismi competenti;

o ad applicare integralmente e puntualmente il "Modello di organizzazione, gestione e

controllo" redatto ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, rispettando

le procedure in esso codificate;

o ad esercitare con pieno impegno le proprie funzioni nel rispetto dei deliberati degli

Organi associativi o societari e nell'interesse della Confederazione e degli associati;

o a concordare con la struttura di appartenenza eventuali incarichi o rapporti di

collaborazione con organizzazioni ed enti esterni al sistema confederale;

o a mantenere comportamenti che non arrechino alla Confederazione pregiudizio o

danno, anche soltanto di immagine, nel rispetto di tutti i doveri previsti, sul piano

legislativo e contrattuale, inerenti il rapporto di lavoro.

Art. 8 - Doveri delle imprese, degli imprenditori e dei lavoratori autonomi titolari

del rapporto associativo

1. Le imprese, gli imprenditori, i professionisti e i lavoratori autonomi che, ai sensi dell'art. 9

dello Statuto di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", sono titolari del rapporto associativo,

si impegnano a rispettare il presente Codice Etico in ogni loro comportamento, professionale

ed associativo, ai fini della salvaguardia dell'interesse generale della Confederazione.

2. Come imprenditori, professionisti o lavoratori autonomi, i soggetti di cui al comma 1 si

impegnano in particolare:

o ad applicare rigorosamente leggi e contratti di lavoro ed a comportarsi con

correttezza ed equità di trattamento nei confronti di tutti i propri collaboratori,

favorendone la crescita professionale e valorizzandone i meriti;

o a salvaguardare scrupolosamente la sicurezza sul posto di lavoro ed a tutelare la

salute ed il benessere psicofisico dei propri dipendenti e collaboratori;

o ad agire con correttezza e buona fede all'interno dei mercati e nei confronti di

concorrenti e fornitori;

o a garantire i diritti dei consumatori e ad agire nei loro confronti con la massima

trasparenza e correttezza;

o a tutelare l'ambiente nell'ambito di un progresso economico ecologicamente

sostenibile;

o ad agire con integrità morale e deontologica nei confronti dello Stato, della Pubblica

Amministrazione, dei Partiti politici e di ogni altra Istituzione.

3. Come associati, i soggetti di cui al comma 1 si impegnano in particolare:

o a partecipare attivamente alla vita associativa nel rispetto di tutti i fondamentali

principi dell'associazionismo libero e democratico;

o a contribuire alle decisioni associative in piena libertà ed autonomia, senza farsi

condizionare da pressioni provenienti dall'interno o dall'esterno della

Confederazione, con l'obiettivo prioritario della tutela più ampia e generale della

Confederazione e comunque sempre esprimendo il massimo rispetto verso le

opinioni differenti o dissenzienti;

o a rispettare sempre e comunque gli orientamenti e le decisioni della Confederazione

assunte attraverso deliberati degli Organi dirigenti dei diversi livelli del sistema, nel

rispetto delle norme statutarie;

o a non aderire ad altre associazioni con scopi confliggenti con quelli della

Confederazione, e comunque a dare preventiva comunicazione alla propria

Associazione di appartenenza della eventuale adesione ad altre associazioni;

o ad informare la propria Associazione di appartenenza di ogni eventuale

modificazione che riguardi il rapporto con la Confederazione o con altri associati;

o a promuovere l'immagine della Confederazione tramite il proprio comportamento,

nonché a tutelarla in ogni sede.

Art. 9 - Doveri dei rappresentanti presso enti ed organismi esterni

1. I rappresentanti della Confederazione presso enti, istituzioni o società di natura pubblica o

privata sono scelti tra gli associati, i dirigenti, i dipendenti, secondo criteri di

rappresentatività e competenza, su deliberazione degli Organi competenti.

2. I rappresentanti della Confederazione sono tenuti:

o a svolgere il loro mandato nell'interesse dell'ente, istituzione o società in cui vengono

designati, nel rispetto degli indirizzi e orientamenti forniti dalla Confederazione;

o ad informare in maniera costante la Confederazione od i livelli competenti del

sistema sullo svolgimento del loro mandato;

o ad assumere gli incarichi per spirito di servizio e non per esclusivi o prevalenti

vantaggi personali;

o a rimettere il mandato qualora non possano per qualsivoglia motivo espletarlo in

modo adeguato o per sopravvenute incompatibilità o comunque su richiesta degli

Organi dirigenti della Confederazione che hanno deliberato la designazione;

o ad informare la Confederazione e a concordare con essa ogni ulteriore incarico

presso l'ente, l'istituzione o la società in cui sono stati designati.

3. Prima di accettare l'incarico, coloro che sono stati designati sono tenuti a sottoscrivere una

dichiarazione di conoscenza ed accettazione delle norme del presente Codice Etico. Il rifiuto

di sottoscrivere la dichiarazione impedisce la nomina.

4. Le "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Unioni Regionali, le "Confcommercio-Imprese

per l'Italia"-Associazioni Provinciali, le "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Federazioni

di Settore Nazionali e le "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni di Categoria

Nazionali si impegnano a dare comunicazione a "Confcommercio-Imprese per l'Italia",

periodicamente e qualora ne sia fatta richiesta, dei loro rappresentanti in enti, istituzioni o

società.

Art. 10 - Il "Modello di organizzazione, gestione e controllo"

1. I principi contenuti nel presente Codice Etico sono tra quelli alla base del "Modello di

organizzazione, gestione e controllo" che "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e che gli

altri livelli del sistema confederale, gli organismi associativi costituiti ai diversi livelli,

nonché gli enti e le società di loro diretta emanazione o sotto il loro diretto controllo

possono adottare.

2. Il "Modello di organizzazione, gestione e controllo", una volta adottato è trasmesso al

Collegio dei Probiviri di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" .

Art. 11 - Organi di vigilanza

1. A livello nazionale, sull'applicazione del Codice Etico e del "Modello di organizzazione,

gestione e controllo" adottato da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" vigila il Collegio dei

Probiviri costituito presso la stessa "Confcommercio-Imprese per l'Italia" .

2. Agli altri livelli del sistema confederale, sull'applicazione del Codice Etico e del "Modello

di organizzazione, gestione e controllo" eventualmente adottato dalle "Confcommercio-

Imprese per l'Italia"-Unioni Regionali, dalle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-

Associazioni Provinciali, dalle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Federazioni di Settore

Nazionali e dalle "Confcommercio-Imprese per l'Italia"-Associazioni di Categoria Nazionali

vigila il Collegio dei Probiviri, o l'Organo ad esso corrispondente, costituito presso ciascun

livello.

 

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